D.P.R. 9 maggio 2001, n. 331
   

D.P.R. 9 maggio 2001, n. 331 (1).
Ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del
suolo per il quadriennio 2000-2003.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 2001, n. 191, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in avanti denominata legge;

Visti, in particolare, l'articolo 31 della citata legge che prevede, tra l'altro, l'elaborazione e l'adozione di schemi previsionali e programmatici al fine di pianificare le attività e gli interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa dell'approvazione dei piani di bacino, e l'articolo 25 che prevede, tra l'altro, che gli interventi si attuino mediante programmi triennali desunti dalla pianificazione di bacino anche eseguita per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della citata legge;

Visto l'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della citata legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1990, n. 79, con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi previsionali e programmatici;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1992, n. 8 e in data 18 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1996, n. 7, con i quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni e concernenti i criteri per la pianificazione di bacino;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1991, n. 96, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, con i quali sono state approvate le ripartizioni dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 253;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289, con il quale è stata approvata la ripartizione nel triennio 1997 - 1999 delle risorse stanziate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997), tabella C, per le finalità di cui alla citata legge 18 maggio 1989, n. 183, in ragione di lire 420 miliardi per l'anno 1997, lire 310 miliardi per l'anno 1998 e lire 310 miliardi per l'anno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1999, con il quale è stata approvata la ripartizione per il quadriennio 1998-2001 delle ulteriori risorse stanziate dalle leggi 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998) e 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), tabella C, per le finalità di cui alla citata legge 18 maggio 1989, n. 183, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1998, lire 390 miliardi per l'anno 1999 e lire 700 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che prevede lo stanziamento, per le finalità di cui alla citata legge 18 maggio 1989, n. 183, di complessivi 2.210 miliardi, ripartiti in ragione di 730 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e 750 miliardi per l'anno 2002;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che prevede lo stanziamento, per le finalità di cui alla citata legge 18 maggio 1989, n. 183, di complessivi 2.230 miliardi, ripartiti in ragione di lire 530 miliardi per l'anno 2001, 550 miliardi per l'anno 2002 e 1.150 miliardi per l'anno 2003;

Considerato che le leggi 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), e 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), recano integrazioni e rimodulazioni degli stanziamenti recati dalla legge finanziaria 1999, ripartiti con il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, e precisamente in aumento per lire 30 miliardi per l'anno 2000 e in diminuzione per lire 170 miliardi per l'anno 2001, nonché risorse rimodulate pari a lire 550 miliardi per l'anno 2002 e a lire 1.150 miliardi per l'anno 2003;

Ritenuto che le predette somme debbano essere destinate al finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della più volte citata legge 18 maggio 1989, n. 183, già approvati, e degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della medesima, nel loro aggiornamento, quali atti di proposizione programmatica relativi al regime transitorio della legge citata sulla difesa del suolo, considerato che ad oggi non è stato possibile definire il programma nazionale di intervento di cui all'articolo 25 e nelle more della definizione complessiva della pianificazione di bacino, nonché per proseguire la formazione del programma sperimentale di interventi di rilievo nazionale ai sensi del medesimo articolo 25, in attesa di una più aggiornata programmazione dei finanziamenti;

Considerato che, successivamente alla ripartizione disposta con il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, sono emerse ulteriori esigenze finanziarie, relativamente agli anni 2000 e 2001, per le seguenti finalità:
a) progetti di rilievo nazionale selezionati con delibera del 22 dicembre 2000 dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, pari a lire 25 miliardi per l'anno 2000 e a lire 63 miliardi per l'anno 2001;
b) programmi di potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali, pari a lire 5 miliardi per l'anno 2000;

Considerate le ulteriori esigenze finanziarie per l'anno 2002 dei progetti di cui alla lettera a) del punto che precede, pari a lire 70 miliardi.

Ritenuto di destinare le ulteriori risorse finanziarie dell'anno 2000, pari a lire 30 miliardi, alle finalità di cui alle lettere a) e b) del punto che precede;

Ritenuto, nel procedere ad una nuova ripartizione delle risorse finanziarie per l'anno 2001 sostitutiva di quella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999, di confermare la somma di lire 150 miliardi destinata dall'articolo 1 del predetto decreto ai progetti di rilievo nazionale selezionati con delibera del 22 dicembre 2000 del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di confermare la quota di riserva di lire 10 miliardi per i servizi tecnici nazionali, di destinare la somma di lire 63 miliardi alle finalità di cui alla lettera a) del punto che precede, ed infine di destinare la somma di lire 307 miliardi ai programmi di cui all'articolo 4 del predetto decreto;

Ritenuto pertanto di destinare la somma di lire 1.680 miliardi relativa al biennio 2002-2003, pari alla dotazione complessiva di lire 1.700 miliardi al netto di lire 20 miliardi riservati all'adeguamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali:

nella misura di lire 70 miliardi a valere sull'esercizio 2002 alle ulteriori esigenze dei progetti di rilievo nazionale selezionati con delibera del 22 dicembre 2000 dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999;

nella misura di lire 1.376 miliardi di cui lire 390 miliardi a valere sull'esercizio 2002 e 986 miliardi a valere sull'esercizio 2003, al finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, già approvati, e degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della medesima legge, nel loro aggiornamento, quali atti di proposizione programmatica relativi al regime transitorio della medesima, nelle more dell'approvazione dei piani di bacino e della predisposizione dei programmi triennali di intervento previsti dall'articolo 21 della legge, ripartendoli tra bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale sulla base dei coefficienti utilizzati nel citato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999 per la ripartizione degli importi di cui all'articolo 2 del medesimo;

nella misura di lire 234 miliardi, di cui lire 80 miliardi a valere sull'esercizio 2002 e lire 154 miliardi a valere sull'esercizio 2003, alla formazione di un ulteriore programma di interventi di rilievo nazionale da selezionare nell'àmbito di proposte inoltrate dalle autorità di bacino e dalle regioni, che discendano da piani stralcio o comunque da studi idraulici e idrogeologici adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni, che consentano di valutare la rilevanza di bacino e l'efficacia in termini di riduzione del rischio e che rilevino le criticità di bacino idrografico, con priorità per le seguenti tipologie di intervento:

a) programmi per la difesa integrata delle coste coordinati a scala interregionale e su unità fisiografiche omogenee, anche attraverso modalità di intervento ambientalmente compatibili quali il ripascimento degli arenili e con particolare riguardo alle necessità di difesa degli abitati;

b) programmi per la riduzione del rischio idraulico nelle aree urbane particolarmente esposte e degradate dove, agli obiettivi della sicurezza delle persone e dei beni esposti si possano associare obiettivi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua interessati;

c) programmi di riduzione del rischio idrogeologico mediante interventi integrati di sistemazione e consolidamento dei versanti a livello di sottobacino o di aree omogenee tali da perseguire benefici quantificabili a seguito della realizzazione degli interventi.

Ritenuto di confermare anche per gli anni 2002 e 2003 una quota di riserva di lire 10 miliardi per ciascun anno per l'adeguamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali.

Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, adottata nella seduta del 13 marzo 2001;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si è espressa ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 marzo 2001;

Sentita la Conferenza unificata, che si è espressa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella seduta del 22 marzo 2001;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che dispone che tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

1. 1. La ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001 di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 1999 è sostituita per l'anno 2001 dalla ripartizione di cui all'allegata tabella 1 costituente parte integrante del presente decreto, che ripartisce anche gli stanziamenti integrativi per l'anno 2000, di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e gli stanziamenti per gli anni 2002 e 2003 di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

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2. 1. La somma di lire 542 miliardi, in conformità al punto 1 della tabella 1 allegata, è così destinata:

a) quanto a lire 150 miliardi per l'anno 2001 agli interventi selezionati con delibera del 22 dicembre 2000 dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999;

b) quanto a lire 158 miliardi, di cui lire 25 miliardi per l'anno 2000, lire 63 miliardi per l'anno 2001 e lire 70 miliardi per l'anno 2002, agli interventi selezionati con il provvedimento citato riportati nella tabella 2 allegata, costituente parte integrante del presente decreto;

c) quanto a lire 234 miliardi, di cui 80 miliardi per l'anno 2002 e lire 154 miliardi per l'anno 2003 al finanziamento di ulteriori interventi inseriti in programmi che rilevino le criticità del bacino idrografico nell'àmbito dei settori della difesa delle coste e del dissesto idrogeologico o della rete idrografica, che interessino i centri urbani, elaborati dai comitati tecnici delle autorità di bacino ed approvati dai comitati istituzionali, per i bacini di rilievo nazionale e interregionale, o dal competente organo regionale, per i rimanenti bacini.

2. Le proposte di intervento di cui al comma 1, lettera c), di importo non inferiore a lire cinque miliardi, sono trasmesse dalle autorità di bacino, per i bacini di rilievo nazionale e interregionale, o dalle regioni, per i rimanenti bacini, al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Le proposte debbono essere presentate in conformità ai modelli di cui alle allegate schede A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

3. Sulla base delle proposte regolarmente pervenute, il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, seleziona gli interventi da finanziare nell'àmbito delle risorse di cui al comma 1, lettera c), in relazione alle finalità, al livello di approfondimento progettuale ed ai benefìci attesi, anche in termini di riduzione del rischio, e tenuto
conto della consistenza dei programmi di manutenzione presentati ai sensi dell'articolo 3.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, approva gli interventi da finanziare con le risorse di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo e provvede al trasferimento delle risorse.

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3. 1. La somma di lire 1.718 miliardi è ripartita nella misura di lire 1.683 miliardi tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale e di lire 35 miliardi ai servizi tecnici nazionali, in conformità ai punti 2 e 3 dell'allegata tabella 1.

2. Nell'àmbito delle somme di cui al comma 1, le autorità di bacino e le regioni possono destinare una quota non superiore al 10% del finanziamento alle attività volte alla predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio. Nell'espletamento di tale attività, per i bacini di rilievo nazionale ed interregionale, i rispettivi comitati istituzionali possono deliberare che una quota parte di tali risorse sia destinabile alle regioni per le attività di predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio.

3. Una ulteriore quota a valere sulle risorse di cui al comma 1, non inferiore al 15% del finanziamento, è destinata a programmi di manutenzione predisposti anche sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

4. I programmi da finanziare a valere sulle risorse di cui al comma 1, debitamente approvati dagli organi competenti, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

5. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformità al riparto di cui al punto 2 della tabella 1.

6. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal termine di cui al comma 4, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 253, il bacino è escluso dal piano di ripartizione.

7. Le risorse finanziarie risultanti dalle decadenze di cui al comma 6 sono riassegnate ai restanti bacini con decreto del Ministro dei lavori pubblici, utilizzando gli stessi coefficenti di riparto di cui alla tabella 1 allegata. Dell'adozione dei provvedimenti di riassegnazione è data comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano.

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4. 1. Le somme erogate in attuazione del presente decreto sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio delle regioni interessate, a norma dell'articolo 12, comma 8-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, ovvero trasferite nella contabilità speciale delle autorità di bacino. Le autorità di bacino e le regioni trasmettono al Ministero dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del programma corredata di schede per ciascun intervento o studio finanziato, ivi inclusi quelli per la pianificazione di bacino, secondo il formato unificato, già in uso, adottato dal Ministero dei lavori pubblici.

2. Per l'assegnazione dei finanziamenti previsti dal presente decreto alle province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, e nell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dei lavori pubblici predispone una relazione sullo stato di attuazione dei programmi, per l'esame del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano.

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5. 1. Le somme attribuite ai sensi del presente decreto sono iscritte sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, capitolo 7582, U.P.B. 4.2.1.5. e, per quanto concerne la quota riservata ai servizi tecnici nazionali, sullo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, capitoli 6070 e 6080, U.P.B. 22.1.1.0 e capitolo 9390, U.P.B. 22.2.1.1.