In ogni caso, l'Autorità di Bacino del Sele ha affrontato la problematica e, in attesa delle "Linee guida" ministeriali previste dalla normativa, per far fronte alle delicate questioni di Caposele e Penosa, ha già definito "concettualmente" il "deflusso minimo vitale" (d.m.v.) anche sulla base dell'esperienza accumulata in circa sei anni di lavoro dalla propria Segreteria Tecnico-Operativa. È stato all'uopo redatto un documento denominato "Definizione e valutazione del deflusso minimo vitale-fluviale nel bacino del fiume Sele" adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 1 del 4 luglio 2003.
In tale documento l'Autorità di Bacino del Sele ha previsto e definito:
- un deflusso minimo per la tutela dello stato ecologico del fiume, in base alle definizioni del D.lvo 152/99 e s.m.i.;
- un deflusso minimo per la tutela degli organismi viventi fluviali, in cui considerare i fattori da cui dipende il popolamento e la riproduzione degli organismi viventi acquatici;
- un deflusso minimo per la tutela delle attività socio-economiche basate sull'ambiente perifluviale, nel rispetto delle attività antropiche, che utilizzano l'acqua fluviale senza derivarla;
- un deflusso, minimo per la tutela del paesaggio, per garantire portate adeguate al mantenimento della gradevolezza visiva, dell'equilibrio geomorfologico del fiume e dello strato vegetativo perifluviale.
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