PIANO STRALCIO Titolo I
   
Visualizza
   
Piano Stralcio
Titolo I
 
Scarica

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalita' e contenuti del piano stralcio per l'assetto idrogeologico.

1. Il piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino interregionale del fiume Sele, costituisce piano stralcio del piano di bacino, ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e possiede, per effetto dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, valore di piano territoriale di settore. Il piano stralcio e' lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio di competenza dell'Autorita' di bacino interregionale del Sele.

2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 1, commi 1, 4, 5 e 5-bis del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' ai sensi degli articoli 1 e 1-bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed infine ai sensi del D.P.C.M. 29.9.1998, il piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino interregionale del Sele:

A. individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne determina la perimetrazione, stabilisce le relative norme tecniche di attuazione;
B. delimita le aree di pericolo idrogeologico quali oggetto di azione organiche per prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio;
C. indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale in ambito regionale ed anche a scala provinciale e comunale;
D. individua le tipologie, la programmazione degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e delle relative priorita', anche a completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti.

3. In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio o di pericolo il piano persegue in particolare gli obiettivi di:
A. salvaguardare al massimo grado possibile l'incolumita' delle persone, l'integrita' delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, l'integrita' degli edifici, la funzionalita' delle attivita' economiche, la qualita' dei beni ambientali e culturali;
B. impedire l'aumento dei livelli attuali di rischio, non consentire azioni pregiudizievoli per la definitiva sistemazione idrogeologica del bacino, prevedere interventi coerenti con la pianificazione di protezione civile;
C. prevedere e disciplinare i vincoli e le limitazioni d'uso del suolo, le attivita' e gli interventi antropici consentiti, le prescrizioni e le azioni di prevenzione nelle diverse tipologie di aree a rischio e di pericolo, nei casi piu' delicati subordinatamente ai risultati di appositi studi di compatibilita' idraulica o idrogeologica;
D. stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali nonche' per l'esercizio compatibile delle attivita' umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico del bacino;
E. porre le basi per l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale e delle modalita' d'uso del suolo in relazione ai diversi gradi di rischio;
F. conseguire condizioni di sicurezza del territorio mediante la programmazione degli interventi non strutturali ed interventi strutturali e la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
G. e di conseguenza prevedere la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modalita' di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
H. prevedere altresi' la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modalita' di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
I. definire le necessita' di manutenzione delle opere in funzione del grado di sicurezza compatibile e del rispettivo livello di efficienza ed efficacia;
J. indicare le necessarie attivita' di prevenzione, di allerta e di monitoraggio dello stato dei dissesti.

4. A tali fini inoltre il piano stralcio:
A. costruisce un quadro conoscitivo dei processi di versante e fluviali attraverso la raccolta, l'organizzazione e l'integrazione delle conoscenze disponibili, in modo da rappresentare il quadro dei fenomeni dell'intero bacino su elaborati cartografici normalmente alla scala 1:25.000 o, per i casi particolarmente complessi, alla scala 1:5.000;
B. produce la definizione del quadro della pericolosita', del danno potenziale e del rischio idrogeologico esistente considerando le perimetrazioni dei dissesti e le rispettive interferenze con la presenza di beni e interessi vulnerabili;
C contiene un atlante delle perimetrazioni alle scale indicate delle aree soggette a quattro livelli di rischio a gravosita' decrescente.

Art. 2

Elaborati del piano.

1. Il piano e' costituito dagli elaborati di cui all'Allegato H.

2. Esso e' accompagnato dagli studi di settore individuati dal capitolato dell'apposita gara bandita dall'Autorita' di bacino interregionale del Sele in quanto sviluppato dall'offerta tecnica presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario.

Art. 3

Definizioni.

1. Le relazioni tecniche di piano e gli allegati in esse richiamati individuano la lista dei beni e degli interessi vulnerabili, i criteri di stima dei danni attesi, le metodologie di individuazione delle aree di pericolo e di rischio.

2. La Carta della Pericolosita' e' la carta della definizione delle aree a diverso grado di pericolosita' determinato dai fattori naturali ed ambientali: geologia, morfologia, pendenza, ecc., in una predisposizione e tendenza dei terreni al movimento. Sulla base di questa carta, le Amministrazioni locali dovranno programmare, aggiornare ed adeguare i propri programmi e piani urbanistici.

3. La carta del rischio da frana e' la carta in cui sono evidenziate le classi di rischio determinate sulla base della sovrapposizione degli elementi di valore alla carta della pericolosita'. E' una carta che riflette l'attuale situazione di rischio e va, pertanto, utilizzata dalle Amministrazioni locali, in modo tale da non aumentarne il grado: va utilizzata e rispettata per il completamento degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 4

Ambiti territoriali di applicazione.

1. Il piano stralcio con le relative norme tecniche di attuazione si applica al territorio del bacino idrografico del fiume Sele, di competenza dell'Autorita' di Bacino Interregionale del Sele, cosi' come individuato dal D.P.C.M. 22/12/77, emanato ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, riperimetrato con il D.P.R. 14 aprile 1994 e delimitato con il D.P.R. del 13 aprile 2000. In particolare, ai sensi dell'art. 3 di tale D.P.R. e in base ad intesa con l'Autorita' di Bacino Destra Sele, e' stata effettuata una nuova perimetrazione del territorio di competenza che ha inglobato il Comune di Eboli. Il bacino si estende per circa 3.250 Kmq, comprende n. 88 Comuni, di cui 67 appartenenti alla Regione Campania e 21 alla Regione Basilicata.

2. Il perimetro del bacino interregionale del Fiume Sele e' specificamente indicato nella cartografia alla scala 1:250.000 allegata al piano.

3. Nell'ipotesi di scostamenti o contrasti tra la perimetrazione di cui al precedente comma e le vigenti delimitazioni di bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali confinanti prevale, salvo varianti, ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione e della localizzazione degli interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici, la perimetrazione dei bacini Nazionali e Interregionali.

Art. 5

Procedimento di adozione.

1. Il piano stralcio e' adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino interregionale del Sele, tenuto conto dei pareri delle Conferenze programmatiche indette dalle Regioni Campania e Basilicata, alle quali partecipano le Province ed i Comuni interessati. La Conferenza, in luogo del parere di cui al comma 9 dell'articolo 18 della legge n. 183/1989, si esprime sulla coerenza tra il progetto di piano stralcio e gli altri strumenti di pianificazione territoriale con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano.

2. Copie integrali del piano adottato e pubblicato in G.U. sono depositate presso l'Autorita' di Bacino Interregionale del Fiume Sele.

Art. 6

Efficacia ed effetti del piano stralcio adottato e approvato.

1. Al piano stralcio adottato e approvato si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 17, 18 e 19 della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni e quelle dell'articolo 1-bis commi 3-5, della legge n. 365/2000.

2. Con l'adozione del piano stralcio decadono le misure di salvaguardia adottate dall'Autorita' di Bacino in sede di approvazione del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico.

3. Le norme di attuazione e le prescrizioni che accompagnano il piano adottato dal Comitato Istituzionale in data 29 ottobre 2001, sono tutte immediatamente vincolanti.

4. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, della legge n. 365/2000 le previsioni e le prescrizioni del piano stralcio adottato, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

5. I provvedimenti di autorizzazione e concessione in sanatoria non ancora emanati e relativi ad abusi edilizi realizzati entro il 31 dicembre 1993, all'interno delle aree perimetrate dal presente piano, possono essere perfezionati positivamente, anche con le opere di completamento e di adeguamento statico, solo a condizione che - considerate natura, destinazione dei lavori eseguiti e rilevanza delle alterazioni prodotte - gli interventi abusivamente realizzati non siano tali da pregiudicare gli interessi tutelati dai vincoli di salvaguardia dai rischi idrogeologici.

6. Sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione e provvedimenti equivalenti, i cui lavori siano stati iniziati prima dell'adozione del piano.

7. Le limitazioni all'uso del territorio, i vincoli alle attivita' economiche, le limitazioni agli interventi sulle infrastrutture ed opere pubbliche e sul patrimonio edilizio, nonche' tutte le altre prescrizioni poste dal presente piano a carico di soggetti pubblici e privati, rispondono all'interesse pubblico generale di tutela da situazioni di rischio idrogeologico, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi. Nessun indennizzo e' peraltro dovuto per danni a cose e persone a seguito di interventi non conformi alle presenti norme.

8. Per le nuove edificazioni, in aree non ancora destinate a tale uso, e da individuare con nuovi strumenti urbanistici, bisognera' attenersi alla vincolistica esistente, secondo i parametri di pericolosita' fissati nel presente Piano.

9. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni piu' restrittive contenute nella legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento ai vincoli di tutela ambientale e del patrimonio archeologico ed alle norme in materia di protezione civile, nonche' quelle contenute in strumenti di pianificazione del territorio, strumenti di pianificazione di settore o provvedimenti puntuali previsti e regolati da norme nazionali e regionali in vigore.

10. Il piano stralcio e' coordinato con i programmi nazionali, regionali e locali di sviluppo economico e di uso del suolo; ai suoi indirizzi ed obiettivi, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione, vanno adeguati gli strumenti di pianificazione settoriale che, in coerenza ed a completamento di quelli indicati all'art. 17, comma 4, della Legge 183/1989, sono di seguito individuati: piani territoriali e programmi regionali di cui alla legge n. 984/1977, nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle colture mediterranee, dell'utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, della vitivinicoltura; piani di tutela delle acque; piani di smaltimento e gestione dei rifiuti; piani di bonifica; piani delle attivita' estrattive; pianificazione di reti e servizi infrastrutturali di rilevanza strategica ed economico-sociale; pianificazioni agro forestali e piani di assestamento forestale; pianificazione dell'uso del territorio per attivita' produttive (industriali, commerciali e/o comunque di rilevante valore socio-economico) e tutto quanto previsto dalla vigente normativa.

11. Per le finalita' di cui al precedente comma nonche' per l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione della pubblica amministrazione, il coordinamento del piano con gli strumenti di pianificazione settoriale e' oggetto di concertazione, da perseguire entro 12 mesi dall'approvazione del piano.

12. I Comuni interessati introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.

Art. 7

Pareri dell'Autorita' di Bacino Interregionale del Fiume Sele.

1. All'Autorita' di Bacino sono preventivamente sottoposti per un parere obbligatorio sulla compatibilita' idrogeologica con le prescrizioni del piano stralcio:
A. i piani territoriali di coordinamento provinciale;
B. gli strumenti urbanistici comunali, loro varianti e piani attuativi formati dopo l'approvazione del piano;
C. piani regolatori delle aree di sviluppo industriale;
D. i piani regionali di settore nelle materie di cui all'articolo 17 della legge n. 183/1989;
E. i piani regionali delle attivita' estrattive di cui all'art. 40;
F. i progetti di realizzazione e/o manutenzione di opere pubbliche localizzate nelle aree delimitate dal piano come fasce fluviali A e B, come aree di pericolosita' elevata e media da dissesti di versante e/o ricadenti nelle classi R4 e R3 del rischio idrogeologico.

 
© Copyright A.B.I. Sele 2005-2011 :: sistemi informativi Francesco Schioppa :: design semidizucca :: engineering studio finizio