PIANO STRALCIO Titolo II
   
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Titolo II
 
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TITOLO II

AREE A RISCHIO IDRAULICO

CAPO I. PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO IDRAULICO

Art. 8

Disposizioni generali per le aree a rischio idraulico e per gli interventi ammissibili.

1. Gli elaborati tecnici individuati nell'articolo 2, definiscono per il bacino idrografico del fiume Sele le aree a rischio idraulico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1). Definiscono altresi' le seguenti fasce fluviali:
- Alveo di piena ordinaria. Si definisce alveo di piena ordinaria la parte della regione fluviale interessata dal deflusso idrico in condizioni di piena ordinaria, corrispondente al periodo di ritorno T=2-5 anni. Nel caso di corsi d'acqua di pianura, l'alveo di piena ordinaria coincide con la fascia fluviale compresa tra le sponde dell'alveo incassato. Nel caso di alvei alluvionati, l'alveo di piena ordinaria coincide con il greto attivo, interessato (effettivamente nella fase attuale oppure storicamente) dai canali effimeri in cui defluisce la piena ordinaria. La delimitazione puo' essere effettuata considerando il piu' esterno tra il limite catastale demaniale ed il piede esterno delle opere di arginatura e protezione esistenti.
- Alveo di piena standard (Fascia A). La Fascia A viene definita come l'alveo di piena che assicura il libero deflusso della piena standard, di norma assunta a base del dimensionamento delle opere di difesa. Nel presente Piano si e' assunta come piena standard quella corrispondente ad un periodo di ritorno pari a 100 anni. Il "limite di progetto tra la Fascia A e la successiva Fascia B" coincide con le opere idrauliche longitudinali programmate per la difesa del territorio. Allorche' dette opere entreranno in funzione, i confini della Fascia A si intenderanno definitivamente coincidenti con il tracciato dell'opera idraulica realizzata.
- Fascia di esondazione (Fascia B). La Fascia B comprende le aree inondabili dalla piena standard, eventualmente contenenti al loro interno sottofasce inondabili con periodo di ritorno T < 100 anni. In particolare, sono state considerate tre sottofasce:
* la sottofascia B1 e' quella compresa tra l'alveo di piena e la linea piu' esterna tra la congiungente l'altezza idrica h=30 cm delle piene con periodo di ritorno T=30 anni e altezza idrica h=90 cm delle piene con periodo di ritorno T=100 anni;
* la sottofascia B2 e' quella compresa fra il limite della Fascia B1 e quello dell'altezza idrica h=30 cm delle piene con periodo di ritorno T=100 anni;
* la sottofascia B3 e' quella compresa fra il limite della Fascia B2 e quello delle piene con periodo di ritorno T=100 anni.
- Fascia di inondazione per piena d'intensita' eccezionale (Fascia C). La fascia C comprende le aree inondabili dalla piena relativa a T=300 anni o dalla piena storica nettamente superiore alla piena di progetto.

2. In tutte le aree a rischio idraulico si applicano, oltre a quelle del presente Titolo II, le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle fasce fluviali, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

3. Nelle aree a rischio idraulico continuano a svolgersi le attivita' antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del piano stralcio osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal presente Titolo II, Capi II, III e IV.

4. Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati nei Capi II, III e IV del presente Titolo II, anche in riferimento ai paragrafi 3. 1. a) e 3. 1. b) del D. P. C. M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nei commi seguenti e nello studio di compatibilita' idraulica di cui all'articolo 43.

5. Tutte le nuove attivita', opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico con riferimento al territorio del bacino idrografico del fiume Sele devono essere conformi alle leggi di settore, alle norme in materia di realizzazione delle opere pubbliche e alle norme di tutela ambientale, nonche' alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti nello Stato, nella Regione Campania e nella Regione Basilicata in quanto applicabili a ciascuna fattispecie.

6. Tutte le nuove attivita', opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico, devono essere tali da non superare mai il livello di rischio sostenibile nella situazione attuale del territorio. Devono essere quindi tali da:
A. migliorare o comunque non aggravare o peggiorare le condizioni di funzionalita' idraulica;
B. non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio idraulico, ne' localmente ne' nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacita' di invaso delle aree interessate;
C. non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
D. non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive ne' la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
E. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza del cantiere, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente.
F. impiegare modalita' esecutive tali da limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo, controllando la ritenzione temporanea delle acque attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
G. impiegare ove possibile tecniche a basso impatto ambientale e tecniche di ingegneria naturalistica.
H. salvaguardare le risorse idriche del sottosuolo e del soprassuolo, con particolare riferimento alle riserve al minimo di deflusso vitale dei corsi d'acqua.

7. Per gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle aree a rischio idraulico sono richiamate le definizioni di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come eventualmente integrate dalle norme di settore regionale.

Art. 9

Studi di compatibilita' idraulica nelle aree a rischio idraulico.

1. I progetti per nuovi interventi, nuove opere e nuove attivita' di cui all'art. 7, consentiti nelle aree delimitate a rischio idraulico molto elevato ed elevato sono accompagnati dallo studio di compatibilita' idraulica di cui all'articolo 43, preventivamente sottoposti al parere dell'Autorita' di bacino la quale verifica che gli interventi proposti non aumentino le attuali condizioni di rischio e non siano pregiudizievoli all'eliminazione delle situazioni di rischio. Sono fatte salve le fattispecie in cui lo studio di compatibilita' idraulica e' espressamente escluso dalle norme del presente Titolo II, Capi II e III.

2. Nelle aree a rischio idraulico medio lo studio di compatibilita' idraulica deve essere prodotto solo nelle fattispecie in cui e' espressamente richiesto dalle norme del presente Titolo II, Capo IV.

CAPO II. LE AREE A RISCHIO IDRAULICO MOLTO ELEVATO

Art. 10

Interventi vietati nelle aree a rischio idraulico molto elevato.

1. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato del bacino idrografico del Fiume Sele sono consentiti esclusivamente gli interventi e le attivita' espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo II.

2. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato si applicano le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle fasce fluviali secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

Art. 11

Interventi idraulici, opere idrauliche e interventi di sistemazione ambientale per la riduzione del rischio idraulico.

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono ammessi:
A. gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la riduzione o l'eliminazione del rischio;
B. gli interventi idraulici e le opere idrauliche, gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorita' forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni recante criteri e modalita' per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica".
C. gli interventi urgenti degli Enti preposti alla difesa idraulica e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

Art. 12

Interventi ammessi sul patrimonio edilizio: demolizione di edifici senza ricostruzione. Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, opere per mitigare la vulnerabilita' degli edifici.

1. Fermo restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili di cui all'articolo 8, tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume entro e fuori terra e senza aumento del carico urbanistico.

2. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono esclusivamente consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistente:
A. la demolizione di edifici senza ricostruzione, senza che sia richiesto uno studio di compatibilita' idraulica;
B. la manutenzione ordinaria e straordinaria;
C. il restauro, il risanamento conservativo;
D. gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilita' di edifici e di costruzioni. In questi interventi e' ammesso un aumento di superficie non superiore a quella esposta ad allagamento dei singoli edifici, purche' con contestuale dismissione delle citate superfici esposte e verifica strutturale, nello studio di compatibilita' idraulica, sull'idoneita' delle fondazioni e delle altre strutture portanti;
E. l'installazione di impianti tecnologici, irrinunciabili a giudizio dell'autorita' competente, per la concessione o l'autorizzazione, posti a servizio di edifici esistenti, unitamente alla realizzazione di volumi tecnici connessi purche' si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici.
F. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici ad uso residenziale, purche' diretti all'osservanza di obblighi sanitari stabiliti da leggi, senza necessita' di uno studio di compatibilita' idraulica;
G. gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili), senza necessita' di uno studio di compatibilita' idraulica;
H. i mutamenti di destinazione d'uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o piu' dei fattori che concorrono a determinarlo.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi, alle medesime condizioni, per l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro.

4. Gli interventi di cui ai precedenti commi sono realizzabili in edifici pubblici anche al fine di migliorare la tutela dell'incolumita' pubblica, con l'osservanza delle medesime condizioni e con la possibilita' di realizzare volumi tecnici compatibili.

5. Sono ammessi gli interventi di ricostruzione di edilizia pubblica e privata non delocalizzabili (anche quelli di cui alle leggi 219/81 e 47/85 e successive modifiche ed integrazioni) e che prevedano preventivamente eventuali interventi di recupero statico della porzione di territorio sottesa all'area in esame, risultanti necessari da specifici studi geologici, geomorfologici ed idrogeologici, se inseriti in appositi programmi integrati, di iniziativa delle amministrazioni locali.
Sono ammessi gli interventi di sistemazione di cui al comma 2 relativi all'edilizia pubblica e privata non delocalizzabile, autorizzati o in corso di autorizzazione ai sensi della stessa legge n. 219/1981 alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Art. 13

Opere e infrastrutture a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico: manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione, ampliamento, ristrutturazione.

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato sono ammessi esclusivamente:
A. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture a rete o puntuali pubbliche e di interesse pubblico;
B. la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi pubblici essenziali che non siano delocalizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'autorita' competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, e sempre a condizione che risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile ed a condizione che siano realizzate idonee opere di mitigazione del rischio. Non sono in ogni caso consentite le realizzazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico quali scuole, edifici religiosi, ed altre opere di urbanizzazione secondaria, di edilizia residenziale pubblica, insediamenti produttivi, ne' le opere a rete a servizio di nuovi insediamenti previsti dai piani di insediamenti produttivi e dai piani di edilizia economica e popolare; gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche;
C. gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti esistenti;
D. la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilita' idraulica devono essere predisposti per i soli sottoservizi che comportano opere significative;
E. l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali.

Art. 14

Casi di esclusione.

1. I vincoli di cui al precedente articolo non concernono le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del piano siano iniziati i lavori.

2. Gli interventi consentiti dal precedente articolo sono coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza in materia di protezione civile ed osservano le altre condizioni generali di cui all'articolo 8.

CAPO III. LE AREE A RISCHIO IDRAULICO ELEVATO

Art. 15

Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico elevato.

1. Nelle aree a rischio idraulico elevato del bacino idrografico del Sele, sono consentiti esclusivamente gli interventi e le attivita' espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo II.

2. Nelle aree a rischio idraulico elevato sono consentiti gli interventi e le attivita' possibili nelle aree a rischio molto elevato, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dall'articolo 8, nonche' quelli indicati nei seguenti articoli del presente Titolo II, Capo III.

3. Nelle aree a rischio idraulico elevato si applicano le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle fasce fluviali secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

Art. 16

Ulteriori interventi ammessi sul patrimonio edilizio: ristrutturazione edilizia, ampliamento per adeguamento igienico-sanitario, manufatti non qualificabili come volumi edilizi.

1. Purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2 del presente articolo, nelle aree ad elevato rischio idraulico sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente:
A. gli interventi di ristrutturazione edilizia, sempre che lo studio di compatibilita' idraulica di cui all'articolo 43 dimostri che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque economicamente rilevante sono realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
B. gli ampliamenti di edifici esistenti esclusivamente per motivate necessita' di adeguamento igienico-sanitario valutate e certificate espressamente nel provvedimento di concessione e verificate dallo studio di compatibilita' idraulica;
C. le realizzazioni di manufatti non qualificabili come volumi edilizi, senza necessita' dello studio di compatibilita' idraulica, nei casi in cui non sia richiesta la concessione edilizia.

2. All'interno dei soli perimetri dei centri edificati come individuati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 865/1971, fatti sempre salvi i risultati dello studio di compatibilita' idraulica, l'attivita' edilizia resta regolata dalle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi approvati o adottati prima dell'adozione del presente piano. In tali perimetri la ricostruzione di edifici demoliti e' tuttavia possibile esclusivamente alla condizione di essere compatibile con la piena di riferimento, di conservare l'area di sedime, la volumetria dentro e fuori terra, le superfici utili, la destinazione d'uso ed il carico insediativo preesistente. Negli stessi perimetri gli interventi di nuova costruzione previsti dagli strumenti urbanistici approvati o adottati prima dell'adozione del presente piano sono ammessi soltanto se ricadenti all'interno delle zone urbane B di completamento definite dal D. M. 2 aprile 1968.

CAPO IV. LE AREE A RISCHIO IDRAULICO MEDIO E MODERATO

Art. 17

Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico medio e moderato

1. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato sono consentiti tutti gli interventi e le attivita' possibili nelle aree a rischio molto elevato ed elevato, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dall'articolo 8, nonche' quelli indicati nei seguenti articoli 18 e 19.

2. Tutti gli interventi ammessi nelle aree a rischio idraulico medio e moderato sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilita' delle opere e del rischio per la pubblica incolumita' e, su dichiarazione del progettista, coerentemente con le azioni, le misure e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile previste dal presente piano e dai piani di protezione civile comunali, secondo le indicazioni dell'Allegato F.

3. Nelle aree a rischio idraulico medio e moderato si applicano le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle fasce fluviali secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.

Art. 18

Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico medio.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, commi 5 e 6, e dalle disposizioni del Titolo IV, nelle aree a rischio idraulico medio sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a previo studio di compatibilita' idrogeologica.

3. I vincoli di cui ai precedenti commi non concernono gli interventi e le opere pubbliche per cui alla data di adozione del piano siano stati iniziati i lavori.

Art. 19

Interventi consentiti nelle aree a rischio idraulico moderato.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, commi 5 e 6 e dalle disposizioni del Titolo IV, nelle aree a rischio idraulico moderato gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i cambiamenti di destinazione d'uso, gli interventi di nuova costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastruttutre pubbliche o di interesse pubblico sono quelli previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore.

 
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