TITOLO III
AREE A RISCHIO DA FRANA
CAPO I. DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A DIVERSO GRADO DI SUSCETTIVITA' AL DISSESTO-PERICOLOSITA'
1. Il Piano definisce, in funzione delle caratteristiche di dissesto del territorio, le aree caratterizzate da diverso grado di suscettivita' al dissesto, rispetto alle quali si sono impostate le attivita' di programmazione contenute nel Piano. Le aree sono individuate nella "Carta della pericolosita'".
2. Le aree a diverso grado di pericolosita' sono cosi' definite:
- PERICOLOSITA' ALTA. Aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni di dissesto attivi, da fenomeni di dissesto attualmente quiescenti, ma con elevata probabilita' di riattivazione per la presenza di evidenze manifeste di fenomeni di dissesto potenziale o per la concomitanza di piu' fattori con caratteristiche fortemente predisponenti al dissesto (acclivita', spessori consistenti di depositi sciolti di copertura, caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche idrogeologiche e contrasti di permeabilita', condizioni attuali di uso del suolo), da immediata prossimita' ad aree in dissesto attivo o con elevata probabilita' di riattivazione, nonche' aree potenzialmente interessate da transito ed accumulo di flussi detritico-fangosi e/o blocchi rocciosi. Aree interessate da fenomeni franosi con velocita' di movimento rapida (V >1,8 mt/sec. ).
- PERICOLOSITA' MEDIA. Aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni di dissesto quiescenti e/o inattivi, da limitate evidenze di fenomeni di dissesto potenziale o dalla concomitanza di piu' fattori predisponenti al dissesto (acclivita', spessori consistenti di depositi sciolti di copertura, caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche idrogeologiche e contrasti di permeabilita', condizioni attuali di uso del suolo), da prossimita' ad aree in dissesto attivo o potenzialmente riattivabile. Aree interessate da fenomeni franosi con velocita' di movimento media (V 18 mm/sec < V < 1,8 mt/sec).
- PERICOLOSITA' BASSA. Aree caratterizzate da scarse evidenze di fenomeni di dissesto potenziale o dalla presenza di alcuni fattori predisponenti al dissesto (acclivita', spessori consistenti di depositi sciolti di copertura, caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche e contrasti di permeabilita', condizioni attuali di uso del suolo, prossimita' ad aree interessate da dissesto). Aree interessate da fenomeni franosi con velocita' di movimento lenta (V < 18 mm/sec).
- PERICOLOSITA' IRRILEVANTE. Aree di ambito collinare o montuoso in cui non si rilevano evidenze di dissesto in atto o potenziale, che non sono soggette agli effetti di fenomeni di dissesto presenti in aree adiacenti e nelle quali non si rilevano fattori predisponenti al dissesto (acclivita', spessori consistenti di depositi sciolti di copertura, caratteristiche strutturali del substrato roccioso, caratteristiche e contrasti di permeabilita', condizioni attuali di uso del suolo, prossimita' ad aree interessate da dissesto).
CAPO II. PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO DA FRANA
Art. 20
Disposizioni generali per le aree a rischio da frana e per gli interventi ammissibili.
1. Gli elaborati tecnici individuati nell'articolo 2 delle presenti norme definiscono per il bacino idrografico Interregionale del Fiume Sele le aree a rischio da frana molto elevato (R4) , elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1).
2. In tutte le aree a rischio da dissesti di versante si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III, le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle aree di pericolo da dissesti di versante, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3.
3. Nelle aree a rischio da frana continuano a svolgersi le attivita' antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del piano stralcio osservando le cautele e le prescrizioni disposte dal presente Titolo III, Capi II, III e IV.
4. Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati nei Capi II, III e IV del presente Titolo III, anche in riferimento ai paragrafi 3. 2. a) e 3. 2. b) del D. P. C. M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nei commi seguenti e nello studio di compatibilita' idrogeologica di cui all'articolo 48.
5. Tutte le nuove attivita', opere e sistemazione e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da frana con riferimento al territorio del Bacino Interregionale del Fiume Sele devono essere conformi alle leggi di settore, alle norme in materia di realizzazione delle opere pubbliche e alle norme di tutela ambientale, nonche' alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti nello Stato, nella Regione Campania e nella Regione Basilicata.
6. Tutte le nuove attivita', opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da frana devono essere tali da non superare mai il livello di rischio sostenibile nella situazione attuale del territorio. Devono essere quindi tali da:
A. migliorare o comunque non aggravare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa delsuolo;
B. non costituire in nessun caso un fattore di aumento del rischio da frana o colata detritica, attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio nelle aree interessate;
C. non compromettere la stabilita' dei versanti;
D. non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;
E. non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio ne' la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
F. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza del cantiere, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
G. impiegare modalita' esecutive tali da limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo, controllando la ritenzione temporanea delle acque attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
H. impiegare ove possibile tecniche a basso impatto ambientale e di ingegneria naturalistica (vedi allegato tecnico "I").
I. salvaguardare le risorse idriche del sottosuolo e del soprassuolo, con particolare riferimento alle riserve regolatrici e geologiche delle falde, nonche' al minimo deflusso vitale dei corsi d'acqua.
7. Per gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente nelle aree a rischio da frana sono richiamate le definizioni di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come eventualmente integrate dalle norme di settore regionale emanate. Art. 21
Studio di compatibilita' idrogeologica nelle aree a rischio da frana.
1. I progetti di cui all'art. 7, per nuovi interventi, nuove opere e nuove attivita' consentiti nelle aree delimitate a rischio da frana molto elevato ed elevato, sono accompagnati dallo studio di compatibilita' idrogeologica di cui all'art. 48, preventivamente sottoposti al parere dell'Autorita' di Bacino la quale verifica che gli interventi proposti non aumentino le attuali condizioni di rischio e non siano pregiudizievoli alla eliminazione delle situazioni di rischio. Sono fatte salve le fattispecie in cui lo studio di compatibilita' idrogeologica e' espressamente escluso dalle norme del presente Titolo III, Capi II e III.
2. Nelle aree a rischio medio e/o moderato da frana lo studio di compatibilita' idrogeologica deve essere prodotto solo nelle fattispecie in cui e' espressamente richiesto dalla norme del presente Titolo III, Capo IV. CAPO III. LE AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO DA FRANA
Art. 22
Interventi consentiti nelle aree a rischio molto elevato da frana.
1. Nelle aree a rischio molto elevato da frana del bacino idrografico Interregionale del Fiume Sele sono consentiti esclusivamente gli interventi e le attivita' espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III.
2. Nelle aree a rischio molto elevato da dissesti di versante si applicano le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle aree di pericolo da dissesti di versante secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3. Art. 23
Opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi e dei dissesti di versante, interventi di sistemazione ambientale per la riduzione del rischio da frana.
1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono ammessi:
A. gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto nonche' le opere di difesa attiva e passiva;
B. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi, a condizione che siano compatibili con la stabilita' dei terreni e favoriscano, tra l'altro, la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
C. gli interventi urgenti degli Enti preposti alla difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionale.
2. Per tutte le opere ed interventi di cui sopra, bisognera' attenersi alle direttive di cui all'allegato tecnico "I", laddove le condizioni ambientali e tipologiche, risultino compatibili con l'utilizzo di tali soluzioni. Art. 24
Interventi consentiti sul patrimonio edilizio: demolizione di edifici senza ricostruzione, manutenzione ordinaria di edifici, opere per mitigare la vulnerabilita' degli edifici.
1. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili nelle aree a rischio da frana di cui all'articolo 20, tutti gli interventi di cui al presente articolo devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume entro e fuori terra e senza aumento del carico urbanistico.
2. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono esclusivamente consentiti in relazione al patrimonio edilizio esistente:
A. la demolizione di edifici senza ricostruzione, senza che sia richiesto uno studio di compatibilita' idrogeologica;
B. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, senza che sia richiesto uno studio di compatibilita' idrogeologica.
C. gli interventi finalizzati a mitigare la vulnerabilita' di edifici e costruzioni;
D. l'installazione di impianti tecnologici irrinunciabili a giudizio dell'autorita' competente per la concessione o l'autorizzazione, posti a servizio di edifici o di attrezzature esistenti, unitamente alla realizzazione di volumi tecnici connessi, purche' si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici;
E. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici ad uso residenziale, purche' diretti all'osservanza di obblighi sanitari stabiliti da norme di legge, senza necessita' di studio di compatibilita' idrogeologica;
F. gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili), senza necessita' dello studio di compatibilita' idrogeologica;
G. i mutamenti di destinazione d'uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o piu' fattori che concorrono a determinarlo;
H. restauro e risanamento conservativo.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi, alle medesime condizioni, per l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza del lavoro.
4. Gli interventi di cui ai precedenti commi sono realizzabili in edifici pubblici anche al fine di migliorare la tutela dell'incolumita' pubblica, con l'osservanza delle medesime condizioni e con la possibilita' di realizzare volumi tecnici compatibili.
5. Sono ammessi gli interventi di ricostruzione di edilizia pubblica e privata non delocalizzabili (anche quelli di cui alle leggi 219/81 e 47/85 e succ. mod. ed int. ) e che prevedano preventivamente eventuali interventi di recupero statico della porzione di territorio sottesa all'area in esame, risultati necessari da specifici studi geologici, geomorfologici ed idrogeologici, se inseriti in appositi programmi integrati, di iniziativa delle amministrazioni locali.
6. Sono ammessi gli interventi di sistemazione di cui al comma 2 relativi all'edilizia pubblica e privata non delocalizzabile, autorizzati o in corso di autorizzazione ai sensi della stessa legge n. 219/1981 alla data di entrata in vigore delle presenti norme. Art. 25
Opere e infrastrutture a rete o puntuali pubbliche e di interesse pubblico; manutenzione ordinaria e straordinaria. Realizzazione, ampliamento, ristrutturazione.
1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono ammessi esclusivamente:
A. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture a rete o puntuali pubbliche e di interesse pubblico.
B. gli interventi di adeguamenti degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche.
C. gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti esistenti;
D. la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilita' idrogeologica devono essere predisposti per i soli sottoservizi che comportano opere significative;
E. l'esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali;
F. la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico che non abbiano natura di opere puntuali e che siano riferite a servizi pubblici essenziali non delocalizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'Autorita' competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, e sempre a condizione che risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile ed a condizione che siano realizzate idonee opere di mitigazione o eliminazione del rischio ed inoltre a condizione di essere sottoposte ad una valutazione tecnico-economica di congruita'. Non sono in ogni caso consentite le realizzazioni di opere pubbliche o di interesse pubblico quali scuole, edifici religiosi, ed altre opere di urbanizzazione secondaria, di edilizia residenziale pubblica, insediamenti produttivi, ne' le opere a rete a servizio di nuovi insediamenti previsti dai piani di insediamenti produttivi e dai piani di edilizia economica e popolare.
Art. 26
Casi di esclusione.
1. I vincoli di cui al precedente articolo non concernono le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del piano siano stati iniziati i lavori.
2. Gli interventi consentiti dal precedente articolo sono coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza in materia di protezione civile ed osservano le altre condizioni generali di cui all'articolo 20. CAPO IV. LE AREE A RISCHIO ELEVATO DA FRANA
Art. 27
Interventi consentiti nelle aree a rischio elevato da frana
1. Nelle aree a rischio elevato da frana del bacino idrografico interregionale del fiume Sele sono consentiti esclusivamente gli interventi e le attivita' espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III.
2. Nelle aree a rischio elevato da frana sono consentiti, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dall'articolo 20, tutti gli interventi e le attivita' possibili nelle aree a rischio molto elevato nonche' quelli indicati nei seguenti articoli del presente Titolo III, Capo IV.
3. Nelle aree a rischio elevato da dissesti di versante si applicano le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle aree di pericolo da dissesti di versante secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3. Art. 28
Ulteriori interventi consentiti su patrimonio edilizio: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ampliamento per adeguamento igienico-sanitario.
1. Purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20 e subordinatamente alle conclusioni dello studio di compatibilita' idrogeologica, nelle aree ad elevato rischio da frana sono consentiti sul patrimonio edilizio esistenti:
A. gli interventi di manutenzione straordinaria;
B. le opere di restauro e risanamento conservativo;
C. gli ampliamenti di edifici esclusivamente per motivate necessita' di adeguamento igienico-sanitario valutate e certificate espressamente nel provvedimento di concessione.
CAPO V. LE AREE A RISCHIO MEDIO E MODERATO DA FRANA
Art. 29
Interventi consentiti nelle aree a rischio medio e moderato da frana.
1. Nelle aree a rischio medio e moderato da frana sono consentiti tutti gli interventi e le attivita' possibili nelle aree a rischio molto elevato ed elevato, alle medesime condizioni generali per queste stabilite dall'articolo 20, nonche' quelli indicati nei seguenti articoli 30 e 31.
2. Tutti gli interventi ammessi nelle aree a rischio medio e moderato da frana:
A. sono realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilita' delle opere e del rischio per la pubblica incolumita' e, su dichiarazione del progettista, coerentemente con le azioni, le misure e la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile previste dal presente piano e dai piani di protezione civile comunali, secondo le indicazioni dell'allegato E.
B. sono corredati da indagini geologiche e geotecniche, ai sensi della normativa in vigore estese ad un ambito morfologico o a un tratto di versante significativo.
2. Nelle aree a rischio medio e moderato da dissesti di versante si applicano le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle aree di pericolo da dissesti di versante secondo i criteri stabiliti nell'articolo 33, commi 2 e 3. Art. 30
Ulteriori interventi consentiti nelle aree a rischio medio da frana.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20, commi 5 e 6, e dalle disposizioni del Titolo IV, nelle aree a rischio medio da frana sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a previo studio di compatibilita' idrogeologica. Art. 31
Ulteriori interventi consentiti nelle aree a rischio moderato da frana
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20, commi 5 e 6, e dalle disposizioni del Titolo IV gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i cambiamenti di destinazione d'uso, gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico sono quelli previsti dagli strumenti urbanistici e dai piani di settore.
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