PIANO STRALCIO Titolo IV
   
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Piano Stralcio
Titolo IV
 
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TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DAL PERICOLO IDROGEOLOGICO

CAPO I. LE PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE DI PERICOLO IDROGEOLOGICO.

Art. 32

Finalita' e contenuti.

1. Le disposizioni del presente Titolo IV contengono prescrizioni generali e specifiche, vincoli puntuali e vincoli di obiettivo, nonche' linee guida in materia di assetto e gestione del territorio, destinazioni di uso del suolo, criteri di realizzazione di interventi e modalita' di esercizio di attivita' economiche o altre attivita' antropiche allo scopo di assicurare la prevenzione dai pericoli idrogeologici nel bacino del fiume Sele e di impedire la nascita di nuove situazioni di rischio a carico degli elementi definiti vulnerabili dal D. P. C. M. 29 settembre 1998 e/o dal presente piano stralcio.

2. Le disposizioni di questo Titolo IV si applicano quindi nelle aree complessivamente individuate nelle cartografie della pericolosita' del piano stralcio come aree caratterizzate da pericolo idrogeologico, indipendentemente dal fatto che in esse siano perimetrate aree a rischio.

3. Le disposizioni del presente Titolo IV si applicano anche in tutte le tipologie di zone a rischio idraulico e da dissesti di versante delimitate dal piano ai sensi dei Titoli II e III, indipendentemente dalla classe di rischio attribuita, fatte salve le specificazioni espressamente formulate dagli articoli seguenti.

4. Le aree di pericolo idrogeologico nel bacino interregionale del Sele ai sensi del precedente comma sono identificate negli elaborati tecnici di cui all'articolo 2 e sono:
A. l'alveo della piena ordinaria;
B. le fasce fluviali delle categorie A,B e C;
C. le aree di pericolo da esondazione non comprese nelle fasce fluviali;
D. le aree di pericolo molto elevato, elevato, medio e basso da dissesti di versante.

Art. 33

Disposizioni generali

1. Nelle aree caratterizzate da pericolo idrogeologico continuano a svolgersi le attivita' antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del piano stralcio osservando le cautele, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dalle presenti norme di attuazione.

2. Nelle aree individuate, delimitate e perimetrate dal presente piano stralcio le prescrizioni relative alle aree caratterizzate da pericolo idrogeologico e le prescrizioni relative alle aree a rischio idrogeologico si applicano ciascuna in funzione della rispettiva specifica finalita'.

3. Le disposizioni piu' restrittive, tra quelle di cui al comma precedente, prevalgono sempre su quelle meno restrittive.

4. Tutte le nuove attivita', opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi avviati nelle aree caratterizzate da pericolo idrogeologico devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 8, commi 4-6, e all'articolo 20, commi 4-6.

5. Le disposizioni del presente Titolo IV sono rese a cura dell'Autorita' di Bacino Interregionale del Sele e perseguono le finalita' dei piani, dei parchi nazionali presenti sul territorio, in quanto dirette alla tutela e alla zonizzazione di tali aree.

6. Per tutti i nuovi interventi e le nuove opere consentiti nelle fasce fluviali A e B nonche' nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante lo studio di compatibilita' idraulica o idrogeologica verifica che non vengano create: a) nuove condizioni di rischio incompatibili con il rischio sostenibile di cui agli articoli 8, comma 6 e articolo 20, comma 6; b) nuove condizioni di rischio appartenenti ad una classe di rischio piu' gravosa di quella esistente nella corrispondente area di pericolo. Per tutti i nuovi interventi e le nuove opere consentiti nelle fasce fluviali C e nelle aree di pericolo medio e basso da dissesti di versante, tale verifica e' effettuata dallo studio di compatibilita', ove previsto, ovvero dal provvedimento di autorizzazione o concessione dell'autorita' competente.

7. In tutte le fasce fluviali nelle aree esterne ai perimetri urbani, ogni riferimento contenuto nelle presenti norme alle fasce di rispetto si intende riferito a fasce di territorio profonde almeno quanto la larghezza della porzione interessata del corso d'acqua misurata dal limite piu' esterno della sponda o dal piede arginale, e comunque non inferiore a 10 metri. 8. In tutte le fasce fluviali, nei locali interrati o comunque posti sotto il livello della piena di riferimento e' vietato detenere macchinari elettrici, sostanze tossiche o nocive, materiali d'uso potenzialmente inquinanti. L'uso e la fruizione dei predetti locali sono comunque subordinati all'adozione dei Piani di Protezione Civile e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

Art. 34

Criteri e linee guida per le azioni di riqualificazione ambientale e di recupero naturalistico nelle fasce fluviali e nelle aree di pericolo da dissesti di versante

1. Gli interventi di riqualificazione e recupero ambientale promossi dall'Autorita' di Bacino e dalle amministrazioni competenti nelle aree di interesse del piano stralcio rispondono alle finalita' di ripristinare le zone umide, sviluppare la biodiversita' e le specie vegetali autoctone, rispettare i processi naturali spontanei.

2. Con riferimento alle fasce fluviali A e B, in particolare, l'Autorita' di Bacino Interregionale del Sele promuove ogni utile iniziativa, con i comuni e i soggetti interessati, per acquisire ed utilizzare aree utili per l'incremento e la realizzazione di zone di esondazione controllata.

Art. 35

Tutela e gestione quantitativa delle risorse idriche.

1. Nell'alveo di piena ordinaria sono consentite esclusivamente le derivazioni idriche superficiali, per le stesse finalita' di cui al successivo comma.

2. In attesa della definizione del piano di tutela e gestione della risorsa idrica, nelle fasce fluviali A e B, nelle aree a rischio idraulico molto elevato ed elevato, nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante, ogni nuova captazione o derivazione di risorse idriche superficiali e sotterranee puo' essere consentita solo per gli usi potabili, per gli usi dell'agricoltura tradizionale o comunque gia' esistente, per gli usi connessi alle attivita' agrosilvopastorali, per il rifornimento di serbatoi antincendio.

3. In applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 275/1993 e dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 152/1999, le domande per autorizzazione a ricerca e concessioni di risorse idriche, i fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche tenendo conto delle indicazioni derivanti dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico, dovranno essere uniformate alla direttiva emanata da questa Autorita' di Bacino e depositata presso le competenti province.

Art. 36

Esercizio delle attivita' agricole.

1. In tutte le fasce fluviali, entro la fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua e' vietato l'esercizio dell'agricoltura.

2. Nelle fasce fluviali A e B ed in tutte le aree pericolose per dissesti di versante, mediante l'avvio di progetti compresi nel programma triennale di interventi di cui all'articolo 52:
A. i metodi di irrigazione non compatibili con le esigenze dell'equilibrio idrogeologico dei terreni, individuati dall'Autorita' di Bacino, sono sostituiti entro due anni dall'adozione del Piano;
B. sono incentivate le colture ad alto fusto e le colture estensive anche prative;
C. sono incentivate le colture, frutticole e le altre che non impegnino tutta la superificie del terreno agricolo esistente lungo i versanti collinari fino alla quota media di metri 400.

3. L'Autorita' di Bacino Interregionale promuove azioni coordinate con altri enti pubblici, con l'obiettivo di inserire aziende agricole delle aree oggetto del Piano all'interno del quadro comunitario di misure agroambientali, previste nell'ambito dei programmi per l'impiego dei fondi strutturali 2000-2006, in particolare allo scopo di:
a) contenere gli effetti negativi di alcune tecniche agricole sull'equilibrio idrogeologico dei terreni;
b) avviare sperimentazioni di turnazioni di riposo nella lavorazione dei terreni;
c) ristrutturare i sistemi irrigui;
d) trasformare determinati seminativi in prati permanenti o pascoli.

Art. 37

Esercizio delle attivita' silvocolturali.

1. In tutte le fasce fluviali, entro la fascia di rispetto di dieci metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua e' vietato il taglio della vegetazione riparia naturale.

2. Nelle fasce fluviali A e B e nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante, il taglio dei boschi o di singoli individui arborei isolati o di sistemi di siepi naturali di qualunque eta' ed altezza, e' consentito esclusivamente per la realizzazione degli interventi previsti dalle presenti norme di attuazione e nei casi di colture arboree da frutto o da legno regolati da norme di settore vigenti. Il patrimonio forestale esistente e' orientato verso l'assetto ad alto fusto mantenendo le radure.

3. In tutte le aree di interesse del piano stralcio sono ammesse le opere di miglioramento del patrimonio forestale. I rimboschimenti devono avere forma ed andamento irregolari ogni qualvolta l'andamento e le caratteristiche dei terreni lo consentano e non devono aumentare le condizioni di pericolo o di rischio.

Art. 38

Contenuto dei piani di assestamento forestale

1. I vigenti piani di assestamento forestale raccolgono l'indicazione dei precedenti commi, disciplinano i lavori di sistemazione idraulico-forestale e non ammettono altre attivita' o interventi incompatibili con le condizioni di rischio o di pericolo.

Art. 39

Modalita' generali di uso del territorio in rapporto con gli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

1. In tutte le fasce fluviali A e B e in tutte le aree di pericolo molto elevato, elevato da dissesti di versante coperte da vegetazione arborea e' inibita qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi (comma 1, art. 37).

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge n. 183/1989, in tutte le fasce fluviali, nelle aree di pericolo da esondazione non comprese nelle fasce fluviali, in tutte le aree delimitate a pericolo da dissesti di versante, compresi i centri edificati, le autorizzazioni e le concessioni edilizie nonche' gli atti di adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici o di settore, fermo restando quanto disposto nei Titoli II e III, prendono espressamente in considerazione e valutano le scelte anche in funzione dei pericoli e dei rischi segnalati dal presente piano stralcio.

Art. 40

Disciplina delle attivita' estrattive.

1. In preparazione del parere di cui all'articolo 7, punto E, il piano di settore della Regione Campania e della Regione Basilicata in materia di attivita' estrattive e' sottoposto ad uno studio di compatibilita' idraulica e idrogeologica ai sensi degli articoli 43 e 48 delle presenti norme di attuazione. Nello stesso Piano, di concerto con le Regioni Campania e Basilicata, vengono stabiliti i criteri e le linee guida degli interventi di ripristino e sistemazione delle aree estrattive, anche in corso di coltivazione, per quanto attiene agli interessi della tutela dal pericolo idrogeologico.

2. Il piano regionale di settore assicura che tutte le attivita' estrattive, limitino per quanto possibile il consumo di suolo, adottino prevalentemente i metodi della coltivazione in sotterraneo e provvedano alla mitigazione degli impatti ed al ripristino ambientale delle aree di coltivazione normalmente in modo graduale e progressivo secondo lo sviluppo delle estrazioni, curando i rimodellamenti del suolo secondo la morfologia dei luoghi (allegato I).

3. I depositi temporanei di materiali estrattivi non costituenti rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni sono consentiti nelle sole fasce fluviali C e nelle aree a rischio idrogeologico medio e moderato, purche' all'interno delle aree di estrazione autorizzate ed operative, conformemente alle autorizzazioni ottenute ed a condizione che l'esistenza e le modalita' di costituzione dei depositi ed i relativi termini siano comunicati all'Autorita' di Bacino.

4. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato e nelle aree a rischio da frana molto elevato, negli alvei di piena ordinaria e nelle fasce fluviali A, l'estrazione di materiali litoidi cessa entro un anno dall'entrata in vigore del presente Piano, a meno che non si tratti di estrazioni collegate ad interventi necessari alla messa in sicurezza delle aree, al mantenimento ed al ripristino della sezione utile di deflusso, alla conservazione dell'efficienza delle opere idrauliche, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree circostanti, in conformita' con la normativa di settore vigente.

5. Per le aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato, a rischio da frana molto elevato ed elevato e nelle fasce fluviali A e B, l'Autorita' di Bacino richiede alle Autorita' regionali competenti la sospensione di tutte le attivita' estrattive in corso, comprese quelle di materiali litoidi dalle zone di alveo, dalle quali derivi un grave pericolo di dissesto capace di mettere a rischio la sicurezza delle persone e degli insediamenti, fino alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio, salvi gli altri provvedimenti previsti dall'articolo 1, comma 5 bis, del decreto legge n. 180/1998, convertito con modificazioni nella legge 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato, a rischio da frana molto elevato ed elevato, negli alvei di piena ordinaria, nelle fasce fluviali A e B e nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante e' inibito l'aumento di produzione delle attivita' estrattive esistenti. Le attivita' estrattive relative alla geotermia e alla ricerca degli idrocarburi, dovranno essere preventivamente subordinate ad uno studio di compatibilita' idrogeologica sottoposto al parere obbligatorio di questa Autorita' di Bacino.

7. Nelle aree oggetto del piano, l'escavazione di materiale sciolto o litoide a fini di ricerca archeologica e' ammessa previo studio di compatibilita' idraulica e idrogeologica e a condizione di ricollocare il materiale scavato nello stesso sito o nella stessa zona di scavo.

8. Le aree di cava abbandonate, quelle chiuse ed in corso di dismissione in attuazione del presente piano sono assoggettate ad interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale in applicazione delle normative regionali di settore.

9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al R. D. 29 luglio 1927, n. 1443 ed a tutta la normativa, anche regionale, vigente in materia.

CAPO II. LA DISCIPLINA SPECIFICA DELLE FASCE FLUVIALI

Art. 41

Disciplina delle aree delimitate da fasce fluviali

1. Nell'alveo di piena ordinaria il Piano persegue gli obiettivi di assicurare il deflusso della piena ordinaria, di garantire il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, di favorire ovunque possibile l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilita' delle difese idrauliche e delle opere d'arte, di garantire il minimo deflusso vitale in periodi di magra. Ai sensi dell'art. 822 del codice civile, l'alveo di piena ordinaria appartiene al demanio pubblico (circolare Min. LL. PP. 28/02/07, n. 780). All'alveo di piena ordinaria si applicano le norme prescritte dagli articoli 93 - 98 del T. U. 523/1904 - capo VII - Polizia delle acque pubbliche.
Nell'alveo di piena ordinaria non sono consentiti:
A. interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di manutenzione ordinaria come definita dalla lett. a), comma 1, dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, salve le demolizioni senza ricostruzioni e gli interventi di rimozione di manufatti esistenti;
B. l'installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone;
C. scavi e posa in opera di cavi, tubazioni o similari, che comportino possibili interferenze con l'assetto fluviale o precludano la possibilita' di attenuare o di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
D. depositi di materiale e rifiuti di qualsiasi genere;
E. opere di regimazione idraulica o altri interventi che restringano l'alveo, salvo quelle necessarie ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica e privata incolumita';
F. le plateazioni, le deviazioni, le rettificazioni, salvo quelle necessarie ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica e privata incolumita'.

2. Nella fascia A il Piano persegue gli obiettivi di assicurare il deflusso della piena di riferimento, di garantire il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, di salvaguardare gli ambienti naturali, prossimi all'alveo, da qualsiasi forma di inquinamento, di favorire ovunque possibile l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilita' delle difese idrauliche e delle opere d'arte, rendendo le sponde piu' stabili, limitando la velocita' della corrente, evitando che i materiali di deriva creino, in caso di esondazione, ostacolo al deflusso delle acque e trasporto di eccessivi materiali solidi.
Nella fascia A e nella sottofascia B1 non sono consentiti:
A. interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti, e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo come definito dalla lett. c), comma 1, dell'art. 31 della legge n. 457/78, fermo restando che gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non devono comunque aumentarne la vulnerabilita' rispetto ad eventi alluvionali e non devono comportare cambi di destinazione d'uso, che aumentino il carico insediativo anche temporaneo;
B. l'installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone, salvo gli interventi inseriti nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, i cui progetti prevedano l'assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile, purche' corredati da parere positivo dell'Autorita' di Bacino;
C. la realizzazione di nuove infrastrutture, ad eccezione di quelle pubbliche o di interesse pubblico essenziali e non delocalizzabili, purche' non concorrenti ad incrementare le condizioni di rischio, progettate sulla base di uno specifico studio di compatibilita' idraulica e sottoposte al parere vincolante dell'Autorita' di Bacino;
D. interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione di infrastrutture pubbliche esistenti, salvo quelli progettati sulla base di uno specifico studio di compatibilita' idraulica, sottoposti al parere vincolante dell'Autorita' di Bacino, che non aumentino le condizioni di rischio, ed in relazione ai quali risultino assunte le azioni e misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile;
E. l'installazione di impianti di smaltimento rifiuti (incluse discariche, depositi a cielo aperto di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere).
Nella fascia A e nella sottofascia B1sono, invece, esclusivamente consentiti:
A. entro il limite dei 10 mt. dalla sponda nelle aree incolte, gli interventi di rinaturazione finalizzati alla ricostituzione di una zona di vegetazione ripariale come da successivo art. 45. In caso di incerto limite di sponda valgono le norme di cui all'art. 94 del R. D. 523/1904. La zona di rispetto di 10 mt. viene stabilita in attuazione di quanto previsto dall'art. 96, lettera d) dello stesso R. D.. Qualora la fascia A risulti di ampiezza minore di 10 mt. o assente, il divieto si intende esteso anche alle fasce successive fino al raggiungimento di tale ampiezza;
B. oltre il limite dei 10 mt. nelle aree incolte, l'impianto di nuove coltivazioni, secondo gli indirizzi proposti al successivo articolo 42;
C. nelle aree agricole e/o incolte, la costruzione di baracche con struttura amovibile (ferro e lamiera, legno, etc. ) costituite da un solo piano fuori terra e destinate a rimessa, deposito materiali, o ricovero animali domestici. Tali interventi non sono soggetti al rispetto della normativa tecnica di cui all'allegato D;
D. il passaggio di nuove infrastrutture di trasporto (strade ferroviarie etc. ) o di servizio (elettrodotti, acquedotti, reti idriche, metanodotti, collettori fognari etc. ), che debbano necessariamente attraversare il corso d'acqua, con le prescrizioni contenute nell'allegato C e con l'esclusione di ogni opera complementare (caselli autostradali, stazioni ferroviarie, intersezioni, svincoli etc. );
E. le nuove estrazioni di materiale litoide nei modi e nelle forme stabilite nel precedente articolo 40;
F. la realizzazione di parchi fluviali.
Nella fascia A sono, in particolare, sottoposte a tutela e salvaguardia le zone umide, zone di riserva e zone con vegetazione naturale. Gli Enti locali, gli altri organismi pubblici, nonche' le aziende pubbliche, ciascuno relativamente al territorio e all'ambito delle proprie competenze, hanno l'obbligo di trasmettere semestralmente all'Autorita' di Bacino una relazione illustrante lo stato di tali zone, nonche' le azioni di controllo svolte.

3. Nelle fasce B il Piano persegue gli obiettivi di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalita' idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, nonche' di conservare e migliorare le caratteristiche naturali ed ambientali.
Nella sottofascia B2 non sono consentiti:
A. gli interventi di nuova edificazione nonche' di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla lett. e), comma 1, dell'art. 31 della legge 457/78, salvo i casi in cui gli stessi siano basati su uno specifico studio di compatibilita' idraulica e corredati da parere favorevole dell'Autorita' di Bacino, ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato, o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti gia' edificati, e purche' prevedano opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato F, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile;
B. gli interventi di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti la ristrutturazione edilizia come definita dalla lett. d), comma 1, dell'art. 31 della legge n. 457/78, salvo i casi in cui gli stessi siano basati su uno specifico studio di compatibilita' idraulica, ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato, o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all'interno di ambiti gia' edificati, purche' non aumentino la vulnerabilita' degli edifici stessi rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l'assunzione di misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'allegato F, e purche' risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano ed ai piani comunali di protezione civile;
C. la realizzazione di nuove infrastrutture di qualunque genere, salvo quelle progettate sulla base di uno specifico studio di compatibilita' idraulica sottoposte a parere vincolante da parte dell'Autorita' di Bacino, che non aumentino le condizioni di rischio, e in relazione alle quali risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile.
Nella sottofascia B2 sono, invece, esclusivamente consentiti:
A. gli interventi consentiti nelle fasce A e B1 e riportati nei precedenti commi;
B. la realizzazione di impianti sportivi, per attivita' all'aperto, che non prevedano la presenza di pubblico;
C. l'edificazione di singoli corpi di fabbrica ad uso agricolo, zootecnico o agrituristico in aree agricole e/o incolte. Le nuove costruzioni non devono essere destinate ad uso abitativo e/o prevedere la presenza continuata di persone all'interno. Tali edificazioni sono soggette alle prescrizioni contenute nella normativa tecnica;
D. ogni opera a servizio di infrastrutture di trasporto e/o di servizio (caselli autostradali, stazioni ferroviarie, intersezioni, svincoli etc. ), con le prescrizioni contenute nella normativa tecnica;
E. le nuove edificazioni di tipo residenziale o produttivo, all'interno di aree gia' destinate a tale uso ed individuate in strumenti urbanistici (P. R. G., piani PIP, piani ASI etc. ) con le prescrizioni contenute nella normativa tecnica.
Nella sottofascia B3 non sono consentiti:
A. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacita' di invaso;
B. l'installazione di impianti di smaltimento di rifiuti (incluse discariche, depositi a cielo aperto di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere).
Nella sottofascia B3 sono invece esclusivamente consentiti:
A. gli interventi consentiti nella fascia A e nelle sottofasce B1 e B2;
B. le nuove costruzioni, purche' realizzate con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilita' e, quindi, del rischio per la pubblica e privata incolumita', e coerenti con le azioni e misure di protezione civile previste dal presente piano e dai piani di protezione civile.
Nelle fasce B sono, in particolare, sottoposte a tutela e salvaguardia le zone umide, zone di riserva e zone con vegetazione naturale. Gli Enti locali, gli altri organismi pubblici nonche' le aziende pubbliche, ciascuno relativamente al territorio e all'ambito delle proprie competenze, hanno l'obbligo di trasmettere semestralmente all'Autorita' di Bacino una relazione illustrante lo stato di tali zone nonche' le azioni di controllo svolte.

4. Nella fascia C il Piano persegue l'obiettivo di assicurare un sufficiente grado di sicurezza alle popolazioni e ai luoghi di riferimento, mediante la predisposizione prioritaria, ai sensi della legge 225/92, di Programmi di previsione e prevenzione. Al fine di dare carattere di unitarieta' di indirizzo e di procedure alle pianificazioni provinciali e comunali nelle aree ricadenti nel bacino del fiume Sele, l'Autorita' di Bacino, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e le Province interessate, predispone il Programma di previsione e prevenzione per il rischio da alluvioni, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. I Programmi di previsione e prevenzione per la difesa dalle alluvioni ed i relativi Piani di Emergenza, investono anche i territori individuati come fascia A e come fascia B. Nella fascia C sono, in particolare, sottoposte a tutela e salvaguardia le zone umide, zone di riserva e zone verdi con vegetazione naturale. Gli Enti locali, gli altri organismi pubblici nonche' le aziende pubbliche, ciascuno relativamente al territorio e all'ambito delle proprie competenze hanno l'obbligo di trasmettere semestralmente all'Autorita' di Bacino una relazione illustrante lo stato di tali zone nonche' le azioni di controllo svolte. Nella fascia C e' consentito ogni tipo di intervento purche' realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilita' delle opere (di cui all'allegato F) e, quindi, del rischio per la pubblica e privata incolumita', e coerenti con le azioni e misure di protezione civile previste dal presente Piano e dai piani di protezione civile comunali.

5. Le norme di attuazione del presente Piano, sostituiscono tutti i precetti, contenuti nelle misure di salvaguardia del Piano straordinario.

6. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini l'Amministrazione competente dello Stato e' impegnata a trasmette all'Autorita' di Bacino i documenti di ricognizione, anche catastale del demanio dei corsi d'acqua, nonche' le concessioni relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 37/94 per i territori demaniali, le Regioni, le Province, i Comuni, anche riuniti in consorzio formulano progetti di utilizzo con finalita' di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitano il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 della Legge 37/94, per gli scopi perseguiti dal presente piano. Per le finalita' di cui al presente comma, l'Autorita' di Bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.

7. In ogni caso sono consentiti gli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-ambientale, comunque subordinati al parere positivo dell'Autorita' di Bacino.

8. A seguito della realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica comportanti una effettiva riduzione della pericolosita', l'Autorita' di Bacino provvede alla conseguente modifica dei limiti delle fasce A, B, e C di cui ai commi precedenti, al fine di conformarli alla nuova situazione.

9. Relativamente ai manufatti edilizi, alle opere, a depositi o insediamenti esistenti nelle fasce A e B, oltre a quanto gia' disposto dal Piano relativamente a casi specifici e contenuto nel programma di interventi di mitigazione del rischio o nelle misure di protezione civile, il Piano demanda ai Comuni l'assunzione, nell'ambito degli strumenti urbanistici, dei piani di settore, e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile, di tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumita', delle quali e' riportata una elencazione non esaustiva nell'allegato G, da promuovere anche attraverso incentivi, e da attivare prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili.

Art. 42

L'assetto del regime idrografico. Criteri, modalita' e linee guida nella progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche e degli interventi di difesa, regimazione e manutenzione dei corsi d'acqua.

1. I provvedimenti regionali che autorizzano la regolazione del corso dei fiumi e torrenti, gli interventi di bonifica ed altre opere o attivita' estrattive dagli alvei incapaci di incidere sul regime delle acque, valutano preventivamente - ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 37/1994 - anche gli effetti sulle condizioni di pericolo e rischio idraulico esistenti in tutte le tipologie di fasce fluviali delimitate dal presente Piano.

2. I criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, ammissibili nelle diverse fasce fluviali ed aree a rischio idraulico, ai sensi delle presenti norme, sono indicati nell'allegato B.

3. Nelle fasce fluviali delimitate dal Piano l'approvazione dei progetti delle opere idrauliche e degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e' subordinata all'osservanza delle prescrizioni tecniche di cui al precedente comma.

4. In tutte le fasce fluviali delimitate nel bacino e' vietato l'impianto di nuove colture arboree produttive ad alto fusto per una larghezza di almeno 15 metri dal ciglio della sponda dei corsi d'acqua. Le coltivazioni in corso in tale larghezza alla data di entrata in vigore del presente Piano proseguono fino alla naturale scadenza delle concessioni.

5. Le modalita' di uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua che le " Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi di acqua pubblica " determinano ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, tengono conto delle delimitazioni e perimetrazioni stabilite dal presente Piano assicurando la compatibilita' con la tutela dal pericolo e dal rischio idraulico.

6. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge n. 37/1994, nelle fasce fluviali le nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali ai sensi degli articoli 5 e 6 del R. D. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, recante " Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche-demaniali ", sono subordinate alla presentazione e alla approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico e idrogeologico, alla ricostruzione dell'ambiente fluviale tradizionale, all'incremento della biodiversita' e del livello di interconnessione ecologica tra aree naturali. In mancanza di tali programmi, sono vietate nuove concessioni di pertinenze idrauliche-demaniali e non sono rinnovate quelle giunte a scadenza.

7. Sono vietate tutte le opere idrauliche, le costruzioni ed i manufatti che possano deviare la corrente verso rilevati ed ostacoli nonche' scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilita' delle fondazioni degli argini.

8. Nell'alveo di piena ordinaria sono consentite esclusivamente:
A. le opere di regimazione idraulica strettamente necessarie ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumita';
B. le plateazioni, le deviazioni, le rettificazioni strettamente necessarie ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumita'.

9. Fatta esclusione per le fasce fluviali C, e fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, in tutto il territorio oggetto del piano stralcio sono inibite le aperture di nuovi fossi o canali per qualsiasi uso, la variazione dei tracciati di quelli esistenti, l'intubazione o la tombinatura dei corsi d'acqua superficiali. Fanno eccezione gli interventi di mitigazione del rischio e quelli previsti dal Piano Stralcio.

10. Ove la realizzazione di opere idrauliche e gli interventi di sistemazione dei corsi d'acqua prevedano anche il prelievo di materiali litoidi il progetto esecutivo individua le quantita' da asportare, ne indica la destinazione e ne stima gli effetti sotto il profilo idraulico, morfologico e ambientale, proponendo eventuali misure di compensazione.

11. Gli interventi di manutenzione idraulica nelle fasce fluviali e nelle aree perimetrate a rischio idraulico devono comunque conservare i caratteri naturali esistenti degli alvei, tutelare la biodiversita' degli ambienti fluviali, assicurare l'efficienza delle opere idrauliche, rimuovere gli ostacoli al libero deflusso delle acque. Gli eventuali prelievi di materiali litoidi connessi all'esecuzione di lavori di manutenzione idraulica, da individuarsi nel progetto esecutivo con riferimento alle tipologie ed alle quantita' asportate, sono ammessi solo se finalizzati al mantenimento e al ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalita' delle opere idrauliche, alla conservazione dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati.

Art. 43

Studio di compatibilita' idraulica.

1. Fermo restando quanto stabilito per fattispecie specifiche dalle presenti norme di attuazione, in tutti i progetti per i quali sia previsto dalle presenti norme di attuazione uno studio di compatibilita' idraulica, esso deve contenere valutazioni e verifiche sulla ammissibilita', la natura e l'importanza qualitativa e quantitativa degli effetti di ciascun progetto. L'approvazione dei progetti, salvo che non sia altrimenti stabilito dalle presenti norme, e' subordinata all'approvazione del relativo studio di compatibilita' idraulica da parte di questa Autorita' di Bacino. Lo studio non sostituisce comunque le valutazioni di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa dello Stato e della Regione Campania e Regione Basilicata, in quanto applicabili, tenendo conto delle disposizioni prescritte nell'ultimo comma.

2. Gli studi di compatibilita' idraulica sono predisposti secondo le indicazioni delle schede Tecniche, D,F e G allegati alle presenti norme.

3. Ciascuno studio di compatibilita' idraulica:
A. e' firmato da un tecnico laureato iscritto all'albo professionale idoneo;
B. offre valutazioni adeguate in ordine alla finalita' del progetto, al rapporto costi-benefici, agli effetti ambientali;
C. verifica la coerenza del progetto con la normativa di salvaguardia stabilita dal piano, con particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni richieste per ogni singolo tipo di intervento;
D. verifica, secondo le caratteristiche e le necessita' relative a ciascuna fattispecie, che nei progetti degli interventi siano soddisfatte le condizioni generali o specifiche per consentirli, stabilite dalle presenti norme di attuazione. (artt. 8-20 e 32).

4. La compatibilita' idraulica: e' verificata in funzione dei dissesti idraulici attivi o potenziali che interessano le aree a rischio idraulico perimetrate; e' stimata in base alla definizione ed alla descrizione precisa delle interferenze tra i dissesti idraulici presenti o potenziali, le destinazioni o le trasformazioni d'uso del suolo attuali o progettate, l'esistenza di elementi a rischio; e' valutata confrontando gli interventi proposti con il grado di pericolosita' attuale o potenziale dell'area interessata e con gli effetti sull'ambiente.

Art. 44

Aree di pericolo da esondazione non comprese nelle fasce fluviali.

1. Ai tratti dei corsi d'acqua prevalentemente montani che non sono compresi nelle fasce fluviali e che presentano i pericoli di esondazione individuati dal piano stralcio si applicano gli articoli 8 e 43 delle presenti norme.

2. Gli stessi tratti di corso d'acqua sono presi in considerazione dai piani urgenti di protezione civile ciascuno in funzione dei livelli di pericolo messi in evidenza dal piano stralcio.

3. Relativamente ai corsi d'acqua di cui ai precedenti commi e' stabilita una fascia di rispetto pari alla larghezza del corso d'acqua misurata dalle rive o dalle opere di difesa idraulica. In tale fascia sono consentiti interventi urbanistico-edilizi, a condizione che l'Autorita' di Bacino esprima un parere favorevole subordinato alla presentazione di uno studio idraulico di dettaglio finalizzato a determinare l'inondabilita' delle aree interessate e redatto secondo i criteri di cui all'Allegato D.

Art. 45

Gli interventi sul patrimonio edilizio nelle fasce fluviali.

1. In tutte le fasce fluviali sono stabilite:
a) una fascia di inedificabilita' assoluta dai limiti dell'alveo pari a metri dieci sia all'interno che all'esterno del perimetro dei centri edificati;
b) una fascia di rispetto pari alla lunghezza del corso d'acqua misurata dalle rive o dalle opere di difesa idraulica in cui sono possibili gli interventi urbanistico-edilizi consentiti dalle presenti norme.
Le distanze predette si misurano dal limite piu' esterno delle sponde dei corsi d'acqua o dal piede arginale ovvero dal limite catastale demaniale, se piu' esterno.

2. Nell'alveo di piena ordinaria sono consentiti esclusivamente gli interventi di rimozione di manufatti esistenti e le demolizioni senza ricostruzione.

3. Fermo restando quanto disposto nel Titolo II per le aree a rischio idraulico, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, nelle fasce fluviali A si applicano al patrimonio edilizio esistente le previsioni di cui agli articoli 12 e 13.

4. Sono consentite l'installazione di manufatti e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile, previo parere positivo dell'Autorita' di Bacino.

5. Fermo restando quanto disposto nel Titolo II per le aree a rischio idraulico, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, nelle fasce fluviali B si applica al patrimonio edilizio esistente la disciplina stabilita dagli articoli 15 e 16.

6. Ad integrazione della disciplina di cui al precedente comma nelle fasce fluviali B: con riferimento agli edifici a servizio delle attivita' agricole ovvero di residenza dei conduttori del fondo ed inoltre per le finalita' dell'agriturismo compatibile, sono consentiti esclusivamente, e per una sola volta in tutto il fondo esistente all'atto di adozione del presente Piano, nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici, a condizione di collocare le superfici abitabili o comunque utili a quote superiori alla piena di riferimento.

7. Nelle fasce fluviali C, fatto salvo quanto stabilito per le aree a rischio idraulico in esse eventualmente comprese e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, e' consentito ogni tipo di intervento purche' realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilita' delle opere di cui all'Allegato F e purche' il relativo progetto preveda le misure di protezione di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

Art. 46

La realizzazione di impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle fasce fluviali.

1. Fermo restando quanto stabilito nel Titolo II per le aree a rischio idraulico, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, tutti i nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubblici e di interesse pubblico ammissibili nelle fasce fluviali:
A. sono accompagnati dal piano di manutenzione di cui all'articolo 40 del D. P. R. n. 544/1999;
B. sono assoggettate ad uno studio di compatibilita' idraulica ai sensi dell'articolo 43 delle presenti norme di attuazione.

2. Nell'alveo di piena ordinaria sono consentiti esclusivamente gli attraversamenti di sottoservizi a rete.

3. Nelle fasce fluviali A sono ammessi esclusivamente:
A. la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili dall'autorita' competente, i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile;
B. la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti.
I relativi studi di compatibilita' idraulica devono essere predisposti per i soli sottoservizi che comportino opere significative.

4. Nelle fasce fluviali B, oltre agli interventi ammissibili nella fasce A, e' consentita la realizzazione di sottoservizi a rete i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

5. Nelle fasce fluviali C e' consentito ogni tipo di intervento purche' previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilita' delle opere e del rischio per la pubblica incolumita' (Allegati F ed I), coerentemente con le azioni e misure di protezione civile previste dal presente piano e dai piani di protezione civile comunali.

6. In conformita' a quanto disposto nel comma 1, tutti i nuovi impianti di depurazione delle acque o di smaltimento o stoccaggio, anche provvisorio, di rifiuti ammissibili nelle fasce fluviali sono assoggettati anche ad uno studio di compatibilita' idrogeologica ai sensi dell'articolo 48 delle presenti norme di attuazione.

CAPO III. LA DISCIPLINA SPECIFICA DELLE AREE DI PERICOLO DA DISSESTI DI VERSANTE.

Art. 47

Criteri, modalita' e linee guida per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere di difesa, sistemazione ed uso del suolo.

1. I provvedimenti regionali che autorizzano le opere di difesa dai dissesti di versante ne valutano preventivamente anche gli effetti sulle condizioni di rischio idrogeologico esistenti in tutte le tipologie di aree perimetrate a rischio da frana.

2. I criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa ammissibili nelle diverse aree di pericolo da dissesti di versante e nelle aree a rischio da frana ai sensi delle presenti norme, sono indicati negli Allegati Tecnici.

3. Nelle aree di pericolo da dissesti di versante delimitate dal Piano, l'approvazione dei progetti delle opere e degli interventi di difesa dai dissesti di versante e' subordinata all'osservanza delle prescrizioni tecniche di cui al precedente comma.

4. Gli interventi di manutenzione delle opere di prevenzione e protezione nelle aree di pericolo da dissesti di versante e nelle aree perimetrate a rischio da frana devono comunque garantire le condizioni di stabilita' dei versanti, tutelare l'equilibrio geostatica e geomorfologico dei terreni interessati, evitare l'erosione del suolo, ridurre i deflussi idrici superficiali, aumentare i tempi di corrivazione.

5. Lungo tutti i crinali, principali o secondari, sovrastanti i territori oggetto delle presenti norme di piano l'esecuzione di movimenti di terra e di sbancamenti per interventi consentiti e regolarmente autorizzati, anche dovuti a ragioni di sicurezza, che comportino la demolizione e lo spostamento di volumi di roccia o terra superiori ai 5. 000 metri cubi o relativi ad estensioni superiori a un ettaro, e' subordinata alla formazione di uno studio di compatibilita' idrogeologica ai sensi dell'articolo 48, recante considerazioni relative agli specifici effetti sull'equilibrio idrogeologico. Sono fatte salve le condizioni di urgenza per motivi di protezione civile.
In particolare:
Disciplina delle aree a pericolosita' alta.

1. Nelle aree a pericolosita' alta non sono consentiti:
A. gli interventi di nuova edificazione;
B. la realizzazione di nuove infrastrutture, pubbliche o di interesse pubblico, fatta eccezione per i sottoservizi a rete essenziali e non altrimenti localizzabili, il cui progetto sia basato su studi che verifichino che la realizzazione dell'opera non interferisca negativamente con le condizioni di stabilita' dell'area;
C. l'installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta delle persone;
D. l'avvio di nuove attivita' di escavazione e/o prelievo di qualunque forma e quantita' di materiale sciolto o litoide, fatta eccezione per le attivita' relative alla ricerca archeologica;
E. la realizzazione di depositi e/o discariche di materiali, rifiuti o simili;
F. in genere qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio, che non rientri tra gli interventi espressamente consentiti di cui al successivo comma 2.
Gli interventi consentiti non possono in ogni caso comportare aumento del carico insediativo.

2. Nelle aree a pericolosita' alta sono invece consentiti:
A. interventi di demolizione senza ricostruzione;
B. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 457/1978;
C. interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) della legge 457/1978, che non comportino aumenti di superficie e volume, entro e fuori terra, ad esclusione degli adeguamenti igienico-funzionali, a condizione che gli stessi siano previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi vigenti, e sempre che risultino necessari per mitigare la vulnerabilita' degli edifici. E' ammesso altresi' il cambio di destinazione d'uso, a condizione che lo stesso non comporti aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o piu' dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di riferimento del DPCM 29. 9. 1998.
D. opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, realizzate ai sensi della normativa vigente.
E. installazione di impianti tecnologici a servizio di edifici o di attrezzature esistenti, nonche' realizzazione di volumi tecnici, purche' in regola con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
F. interventi di riparazione e/o di costruzione di edilizia pubblica e privata, gia' autorizzata o in corso di autorizzazione ai sensi della Legge 219/81, a condizione che sia verificata ed accertata la impossibilita' di una loro delocalizzazione;
G. realizzazioni di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 9 della legge 122/1989 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che non comportino aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o piu' dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di riferimento del DPCM 29. 9. 1998 [il DPCM 29. 9. 1998, pubblicato sulla G. U. n. 3 del 5. 1. 1999, meglio noto come Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione del D. L. 180/98, al paragrafo 2. 1 richiama il concetto di rischio, espresso qualitativamente come il prodotto di tre fattori secondo la formula: RISCHIO = PERICOLOSITA' x VALORE x VULNERABILITA', introdotta dalla comunita' scientifica internazionale (UNDRO 1991)];
H. varianti non sostanziali a concessioni edilizie gia' rilasciate, intese come varianti che non comportino aumento del rischio ne' del volume complessivo dell'intervento precedentemente assentito;
I. modesti interventi di sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza di edifici preesistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde, ecc. ) e loro manutenzione, purche' non comportino modifiche all'assetto idrogeologico del territorio;
J. interventi di edilizia cimiteriale;
K. realizzazione e regolarizzazione di serre agricole ai sensi della vigente normativa statale e regionale;
L. realizzazione di sottoservizi a rete che interessino tracciati stradali esistenti ed allacciamenti alle reti principali;
M. manutenzione e/o ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili;
N. realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili;
O. opere di regimazione delle acque di ruscellamento superficiale;
P. opere di bonifica e sistemazione di movimenti franosi.

Disciplina delle aree a pericolosita' media.

1. Nelle aree a pericolosita' media non sono consentiti:
A. gli interventi di nuova edificazione;
B. l'avvio di nuove attivita' di escavazione e/o prelievo in qualunque forma e quantita' di materiale sciolto o litoide, fatta eccezione per le attivita' relative alla ricerca archeologica;
C. la realizzazione di depositi e/o discariche di materiale, rifiuti, o simili;
D. in generale qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio che non rientri tra gli interventi espressamente consentiti di cui al successivo comma 2.

2. Nelle aree a pericolosita' media sono invece consentiti:
A. interventi di demolizione senza ricostruzione;
B. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 457/1978;
C. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31 della legge 457/1978, che non comportino aumenti di superficie e volume, entro e fuori terra, ad esclusione degli adeguamenti igienico-funzionali, a condizione che gli stessi siano previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi vigenti, e sempre che risultino necessari per mitigare la vulnerabilita' degli edifici. E' ammesso altresi' il cambio di destinazione d'uso, a condizione che lo stesso non comporti aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o piu' dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di riferimento del DPCM 29. 9. 1998.
D. opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, realizzate ai sensi della normativa vigente;
E. installazione di impianti tecnologici a servizio di edifici o di attrezzature esistenti, nonche' realizzazione di volumi tecnici, purche' in regola con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
F. interventi di riparazione e/o ricostruzione di edilizia pubblica e privata, gia' autorizzati o in corso di autorizzazione ai sensi della legge 219/81, a condizione che sia verificata ed accertata l'impossibilita' di una loro delocalizzazione;
G. realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 9 della legge 122/1989 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che non comportino aumento del rischio, inteso quale incremento di uno o piu' dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di riferimento del DPCM 29. 9. 1998.
H. varianti non sostanziali a concessioni edilizie gia' rilasciate purche' non comportino aumento del rischio ne' del volume complessivo dell'intervento precedentemente assentito;
I. modesti interventi di sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza di edifici preesistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde, ecc. ) e la loro manutenzione, purche' non comportino modifiche all'assetto idrogeologico del territorio;
J. interventi di edilizia cimiteriale;
K. realizzazione e regolarizzazione di serre agricole ai sensi della vigente normativa statale e regionale;
L. realizzazione di sottoservizi a rete che interessano tracciati stradali esistenti ed allacciamenti alle reti principali;
M. manutenzione e/o ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili;
N. realizzazioni di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, a condizione che vengano eseguite tutte le opere per la mitigazione del rischio e che le stesse risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile;
O. interventi di edilizia pubblica e privata, se inseriti in appositi programmi integrati, di iniziativa delle amministrazioni locali, previo specifico studio di compatibilita' idrogeologica che interessi la porzione di territorio sottesa all'area in esame, e previ eventuali interventi di bonifica e stabilizzazione dell'area che dovessero emergere come necessari ed indispensabili dallo studio idrogeologico stesso;
P. interventi di edilizia rurale, previo specifico studio di compatibilita' idrogeologica che interessi la porzione di territorio sottesa all'area in esame;
Q. opere di regimazione delle acque di ruscellamento superficiale;
R. opere di bonifica e sistemazione di movimenti franosi.

Disciplina delle aree a pericolosita' bassa.

1. Nelle aree a pericolosita' bassa si demanda ai comuni, nell'ambito dell'attuazione degli strumenti urbanistici o in occasione dell'approvazione sotto il profilo urbanistico-edilizio di nuovi interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione della disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini specifiche, che tengano conto del relativo grado di suscettibilita' al dissesto. Le indagini dovranno essere svolte nella stretta osservanza della normativa di cui al D. M. 11/3/1988 e di tutta la restante normativa vigente in materia, seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato E. Tali indagini devono essere volte a definire gli elementi che determinano il livello di pericolosita', ad individuare le modalita' tecnico-esecutive dell'intervento, nonche' ad attestare che lo stesso non aggravi le condizioni di stabilita' dell'area.

2. Le indagini e gli studi di cui ai commi precedenti devono tenere in debita considerazione eventuali aree a maggiore suscettivita' presenti nei pressi della zona di intervento, valutando anche possibili espansioni di movimenti gravitativi.

3. In ogni caso sono consentiti gli interventi di realizzazione di opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi, dirette alla messa in sicurezza degli edifici, delle strutture esistenti e delle aree in dissesto. Tali interventi devono essere preventivamente approvati dall'Autorita' di Bacino Interregionale del Fiume Sele.

4. A seguito della realizzazione degli interventi di bonifica e di sistemazione l'Autorita' di Bacino, su richiesta del soggetto attuatore, corredata di idonei monitoraggi comprovanti la stabilizzazione dell'area oggetto di intervento, modifica la perimetrazione delle zone e ridefinisce la classe di suscettivita' al dissesto.

5. Relativamente ai manufatti edilizi, opere depositi e insediamenti gia' esistenti, il Piano demanda ai Comuni l'assunzione, nell'ambito degli strumenti urbanistici, dei piani di settore, e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile, di tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumita', delle quali e' riportata un'elencazione non esaustiva nell'Allegato G, da promuovere anche attraverso incentivi e da attivare prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili.

Art. 48

Studio di compatibilita' idrogeologica.

1. Fermo restando quanto stabilito per singole fattispecie dalle presenti norme di attuazione, tutti i progetti proposti per l'approvazione nelle aree a rischio molto elevato ed elevato da dissesti di versante, nonche' nelle aree di pericolo alto e medio da dissesti di versante, sono accompagnati da uno studio di compatibilita' idrogeologica contenente valutazioni e verifiche sull'ammissibilita', la natura e l'importanza qualitativa e quantitativa degli effetti di ciascun progetto. L'approvazione dei progetti, salvo che non sia specificamente altrimenti stabilito, e' subordinata all'approvazione del relativo studio di compatibilita' idrogeologica da parte della competente autorita' amministrativa: Lo studio non sostituisce comunque le valutazioni di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa dello Stato e della Regione Campania e Regione Basilicata, in quanto stabilito dalle disposizioni dell'ultimo comma.

2. Gli studi di compatibilita' idrogeologica sono predisposti secondo le indicazioni dell'Allegato E alle presenti norme.

3. Ciascuno studio di compatibilita' idrogeologica:
A. e' firmato da un tecnico laureato iscritto all'albo professionale dei geologi;
B. offre valutazioni adeguate in ordine alla finalita' del progetto, al rapporto costi-benefici, agli effetti ambientali;
C. verifica la coerenza del progetto con la normativa di salvaguardia stabilita dal presente Piano, con particolare riferimento alle garanzie ed alle condizioni richieste per ogni singolo tipo di intervento;
D. verifica, secondo le caratteristiche e le necessita' relative a ciascuna fattispecie, che nei progetti degli interventi siano soddisfatte le condizioni generali o specifiche per consentirli, stabilite dalle presenti norme di attuazione.

4. La compatibilita' idrogeologica: e' verificata in funzione dei dissesti attivi o potenzialmente attivi che interessano le aree a rischio geologico perimetrate dal presente Piano; e' stimata in base alla definizione ed alla descrizione precisa delle interferenze tra i dissesti presenti o potenziali, le destinazioni o le trasformazioni d'uso del suolo attuali o progettate, l'esistenza di elementi a rischio; e' valutata confrontando gli interventi proposti con il grado di pericolosita' attuale o potenziale dell'area interessata e con gli effetti sull'ambiente.

Art. 49

Gestione dei vincoli idrogeologici.

1. L'Autorita' Amministrativa competente estende ai territori delimitati e perimetrati dal presente Piano la tutela assicurata dal vincolo idrogeologico, ove non esistente.

2. Con riferimento alle aree pericolose o alle aree a rischio delimitate o perimetrate dal piano stralcio che siano anche soggette a vincolo idrogeologico:
A. l'esenzione totale o parziale dal vincolo e' sempre negata;
B. non e' consentito il pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati con funzioni protettive;
C. le ulteriori limitazioni dei pascoli deteriorati ai fini della ricostruzione della cotica erbosa sono stabilite dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
D. le autorizzazioni alle trasformazioni colturali considerano con particolare attenzione l'esigenza di prevenire erosione dei suoli e squilibri idraulici;
E. qualsiasi utilizzazione ed opera che possa comportare distruzione della vegetazione o modifiche nell'assetto idrogeologico dei terreni, e che sia consentita dalle presenti norme, deve essere espressamente autorizzata dall'autorita' competente;
F. l'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale tiene comunque sempre conto della situazione di rischio o pericolo idrogeologico disciplinata dal presente piano stralcio:

3. L'autorita' competente sottopone a particolari limiti di utilizzazione individuati ai sensi degli articoli 17 e seguenti del R. D. n. 3267/1923 i boschi che, per la loro particolare ubicazione, svolgono evidenti funzioni di salvaguardia idrogeologica.

Art. 50

Gli interventi sul patrimonio edilizio nelle aree di pericolo da dissesti di versante.

1. Fermo restando quanto disposto nel titolo III per le aree a rischio da dissesti di versante, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, nelle aree di pericolo alto da dissesti di versante si applica al patrimonio edilizio esistente la disciplina stabilita dall'articolo 24 e 25.

2. Fermo restando quanto disposto nel titolo III per le aree a rischio da dissesti di versante, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, nelle aree di pericolo medio da dissesti di versante si applica al patrimonio edilizio esistente la disciplina stabilita dagli articoli 27 e 28.

3. Ad integrazione della disciplina di cui al precedente comma nelle fasce fluviali B:
A. con riferimento agli edifici a servizio delle attivita' agricole ovvero di residenza dei conduttori del fondo ed inoltre per le finalita' dell'agriturismo compatibile sono consentiti esclusivamente e per una sola volta in tutto il fondo esistente all'atto di adozione del presente Piano, nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici, a condizione di collocare le superfici abitabili o comunque utili a quote superiori alla piena di riferimento;
B. sono consentite l'installazione di manufatti e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone nell'ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile, previo parere positivo dell'Autorita' di Bacino.

4. Nelle aree di pericolo basso da dissesti di versante, fatto salvo quanto stabilito per le aree a rischio da dissesti di versante in esse eventualmente comprese e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, commi 2 e 3, e' consentito ogni tipo di intervento ammesso dagli strumenti urbanistici vigenti, purche' realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilita' delle opere di cui all'Allegato F e purche' il relativo progetto preveda le misure di protezione di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

5. Nelle sole aree di pericolo da dissesti di versante caratterizzate esclusivamente da dissesti non esauriti, ma che negli ultimi 100 anni non hanno mostrato segni di riattivazione, si applicano le disposizioni degli articoli 29 e 30.

Art. 51

La realizzazione di impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di pericolo da dissesti di versante.

1. Fermo restando quanto stabilito nel Titolo II per le aree a rischio da dissesti di versante e nell'articolo 33, commi 2 e 3, tutti i nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico ammissibili nelle aree di pericolo da dissesti di versante:
A. sono accompagnati dal piano di manutenzione di cui all'articolo 40 del D. P. R. n. 544/1999;
B. sono assoggettati ad uno studio di compatibilita' idrogeologica ai sensi dell'articolo 48 delle presenti norme di attuazione.

2. Nelle aree di pericolo elevato da dissesti di versante e' consentita esclusivamente: la realizzazione di sottoservizi a rete interessanti tracciati stradali esistenti. I relativi studi di compatibilita' idrogeologica devono essere predisposti per i soli sottoservizi che comportano opere significative, non essendo tali quelle che in aree pianeggianti sono ubicate nello spazio di un metro dal ciglio stradale purche' la scarpata non abbia pendenza superiore ai dieci gradi.

3. Nelle aree di pericolo medio da dissesti di versante, oltre agli interventi ammissibili nelle aree di pericolo elevato, e' consentita la realizzazione di sottoservizi a rete i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile.

4. Nelle aree di pericolo basso da dissesti di versante e' consentito ogni tipo di intervento purche' previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilita' delle opere e del rischio per la pubblica incolumita', coerentemente con le azioni e misure di protezione civile previste dal presente Piano e dai piani di protezione civile comunali.

5. In conformita' a quanto disposto nel comma 1, tutti i nuovi impianti di depurazione delle acque o di smaltimento o stoccaggio anche provvisorio di rifiuti ammissibili nelle aree di pericolo basso da dissesti di versante, sono assoggettati ad uno studio di compatibilita' idrogeologica ai sensi dell'articolo 48. 6. Nelle aree di pericolo da dissesti di versante, le nuove opere pubbliche consentite non possono in ogni caso essere realizzate sui crinali sovrastanti le aree pericolose, devono seguire l'andamento del terreno e non possono normalmente modificarne la conformazione altimetrica. Eventuali terrazzamenti strettamente necessari e approvati dal provvedimento di autorizzazione o di concessione non possono avere altezza superiore a metri 2 e devono essere sistemati con le tecniche dell'ingegneria a basso impatto ambientale.

 
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