PIANO STRALCIO Titolo V
   
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Piano Stralcio
Titolo V
 
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TITOLO V.

ATTUAZIONE DEL PIANO.

Art. 52

Modalita' e strumenti di attuazione.

1. I mezzi di attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino interregionale del Sele sono:
A. gli interventi identificati nella relazione illustrativa, nelle relazioni tecniche, nelle cartografie e negli altri elaborati di piano;
B. i programmi triennali di intervento predisposti dall'Autorita' di Bacino ai sensi dell'articolo 21 e seguenti della legge 183/89 sulla difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni, con contenuti e graduazione delle priorita' che la stessa Autorita' desume dal quadro generale degli interventi, dalle linee guida per la redazione delle proposte d'intervento e dal quaderno delle opere tipo di cui all'articolo 2 delle presenti norme;
C. gli accordi di programma per l'esecuzione dei programmi triennali di intervento, ai sensi dell'articolo 22, comma 6 bis, della legge n. 183/1989.
D. il parco progetti costituito dall'Autorita' di Bacino come base per la formazione dei programmi triennali di intervento;
E. le attivita' dell'Autorita' di Bacino per la ricerca e l'acquisizione delle risorse disponibili all'interno di programmi comunitari, nazionali e regionali, anche nel quadro delle azioni di programmazione negoziata, intese istituzionali, accordi di programma allo scopo di promuovere o realizzare interventi per la tutela idrogeologica nel bacino;
F. la promozione e l'adozione di provvedimenti amministrativi, anche non previsti dal Piano Stralcio, di competenza dell'Autorita' di Bacino, della Regione Campania, della Regione Basilicata, delle province di Avellino, Salerno e Potenza, degli enti locali nonche' di amministrazioni diverse anche di livello statale, allo scopo di assicurare il raggiungimento delle finalita' del Piano;
G. l'impiego con soggetti pubblici e privati degli strumenti di tipo negoziale consensuale per il perseguimento degli obiettivi di tutela idrogeologica propri del Piano Stralcio (convenzioni, intese, atti e contratti di diritto privato);
H. i piani di adeguamento, di rilocalizzazione e di intervento che la Regione Campania e la Regione Basilicata approvano in approvazione dell'articolo 1, commi 5 e 5 bis, del Decreto Legge n. 180/1998 convertito con modificazione dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni:

2. Il piano stralcio per l'assetto idrogeologico fornisce elementi propedeutici alla predisposizione dei programmi e dei piani regionali, provinciali e comunali di previsione, prevenzione ed emergenza di cui alla legge n. 225/1992 ed all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 53

Vigilanza sull'attuazione del piano.

1. L'Autorita' di Bacino Interregionale del Sele:
A. predispone il monitoraggio e valuta l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' delle azioni del Piano;
B. analizza le interazioni delle azioni programmate con il territorio interessato;
C. elabora ed imposta le misure e le azioni correttive anche non comportanti varianti formali di Piano.

Art. 54

Aggiornamento e varianti del piano.

1. Il piano stralcio puo' essere integrato e sottoposto a varianti su iniziativa dell'Autorita' di Bacino o a seguito di istanze di soggetti pubblici corredate da documentazione e rappresentazione cartografica idonea, con le stesse procedure necessarie per la sua adozione in relazione a:
A. studi specifici corredati da indagini ed elementi informativi a scala di maggior dettaglio prodotti da pubbliche amministrazioni;
B. nuovi eventi idrogeologici da cui venga modificato il quadro della pericolosita' idrogeologica;
C. nuove emergenze ambientali;
D. significative modificazioni di tipo agrario-forestale sui versanti o incendi su grandi estensioni boschive;
E. acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico, o storiche, provenienti da studi o dai risultati delle attivita' di monitoraggio del Piano;
F. variazione significativa delle condizioni di rischio o di pericolo derivanti da azioni e di interventi non strutturali e strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate;
G. evoluzione della domanda d'uso del territorio in funzione dei rischi residuali.

2. Il Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino puo' deliberare in qualsiasi momento l'integrazione o la modifica del quadro degli interventi delineato dal Piano in funzione delle acquisizioni di nuove conoscenze ed in funzione di esigenze sopravvenute, senza che cio' costituisca variante di Piano.

3. Nel caso in cui un intervento delineato dal Piano divenga inattuale o non piu' rispondente alle esigenze della tutela idrogeologica del territorio il Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino puo' deliberarne la sostituzione con altro intervento, a condizione che, l'intervento sostitutivo, eventualmente localizzato in area diversa, possieda finalita' equivalenti al precedente, senza che cio' costituisca variante di Piano.

4. Le modifiche degli allegati tecnici del Piano denominati A, B, C, D, E, F, G, H e I che hanno carattere di riferimento conoscitivo, o di metodologia scientifico-tecnica, e non aventi natura normativa, non costituiscono varianti del Piano e sono approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino senza l'osservanza delle procedure di cui al comma 1.

Art. 55

Programmazione finanziaria.

1. L'Autorita' di Bacino predispone il piano finanziario per l'attuazione del Piano Stralcio, definisce i fabbisogni per la realizzazione degli interventi previsti ed in particolare precisa le forme di diversificazione delle risorse utilizzabili mettendo anche in evidenza i tempi ed i costi di investimento, i costi di gestione ed i potenziali benefici di ciascun intervento.

 
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